Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19471 del 03/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.03/08/2017), n. 19471
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 593-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
T.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che
la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
GIUSEPPE CALVI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2185/64/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI MILANO – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, depositata il
19/05/2015;
vista la memoria ex art. 380-bis c.p.c. depositata dalla
controricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. la C.T.R. ha dichiarato illegittimo l’avviso di liquidazione per Iva e sanzioni relative all’anno d’imposta 2008, conseguente a decadenza dall’agevolazione cd. prima casa (aliquota agevolata del 4%) applicata alla compravendita di un immobile ritenuto “di lusso” – in quanto di superficie superiore a mq. 240 – reputando erronea l’inclusione nel computo della superficie complessiva di una “pertinenza censita con autonomo mappale, destinata ad autorimessa”, caratterizzata da “ampia metratura – mq. 85,75”, e da “un’area scoperta di ampiezza superiore a 6 volte quella coperta”;
2. in particolare, il giudice d’appello ha affermato che “la porzione immobiliare adibita a ricovero delle autovetture non possa concorrere alla formazione della superficie utile per l’inquadramento dell’unità immobiliare nel suo complesso nell’ambito dell’abitazione di lusso”, dovendosi infatti valorizzare, sulla scorta della ivi citata giurisprudenza di legittimità, “il principio di funzionale destinazione all’espletamento di attività significative degli esseri umani”;
3. l’amministrazione ricorrente impugna la sentenza d’appello deducendo la violazione: 1) “del D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6”, il quale farebbe chiaro riferimento “semplicemente al dato dell’utilità della superficie da valutare”; 2) “dell’art. 817 c.c.”, apparendo “plausibile che ai fini fiscali alle pertinenze debba essere riservato lo stesso trattamento dell’abitane principale”;
4. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Considerato che:
5. i motivi di ricorso – che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati, essendo la decisione impugnata conforme alla giurisprudenza di questa Corte che esclude le autorimesse dal calcolo della superficie complessiva degli immobili cd. “di lusso”, i quali non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali per la cd. “prima casa” (Cass. 8421/17, 1173/16, 10191/16; cfr. Cass. 25674/13, 23591/12);
6. al rigetto del ricorso principale segue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo;
7. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, ord. n. 1778/16 e Cass. 6-T, ord. n. 18893/16).
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna l’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017