Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19454 del 03/08/2017
Cassazione civile, sez. lav., 03/08/2017, (ud. 27/04/2017, dep.03/08/2017), n. 19454
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26338/2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
R.T. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che
la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7209/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 02/11/2010 R.G.N. 9060/2006.
Fatto
RILEVATO
che la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2 novembre 2010, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò la nullità della clausola di apposizione del termine ai contratti stipulati tra Poste Italiane s.p.a e R.T. per i periodi dal 1/2/2002 al 30/4/2002 e dal 16/1/2004 al 13/3/2004, condannando la società alla corresponsione delle retribuzioni maturate a decorrere dalla costituzione in mora;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane S.p.A. sulla base di cinque motivi;
che la lavoratrice ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto “dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge con la conseguenza che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale”;
che con il detto verbale, quindi, le parti si sono date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere fra le stesse, che va dichiarata in questa sede (v. fra le altre Cass. 8-7-2010 n. 16150, Cass. 30-1-2014 n. 2063).
che, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che, in ragione della definizione concordata, le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate tra le parti.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017