Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19454 del 03/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 03/08/2017, (ud. 27/04/2017, dep.03/08/2017),  n. 19454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26338/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.T. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7209/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/11/2010 R.G.N. 9060/2006.

Fatto

RILEVATO

che la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2 novembre 2010, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò la nullità della clausola di apposizione del termine ai contratti stipulati tra Poste Italiane s.p.a e R.T. per i periodi dal 1/2/2002 al 30/4/2002 e dal 16/1/2004 al 13/3/2004, condannando la società alla corresponsione delle retribuzioni maturate a decorrere dalla costituzione in mora;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane S.p.A. sulla base di cinque motivi;

che la lavoratrice ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto “dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge con la conseguenza che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale”;

che con il detto verbale, quindi, le parti si sono date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere fra le stesse, che va dichiarata in questa sede (v. fra le altre Cass. 8-7-2010 n. 16150, Cass. 30-1-2014 n. 2063).

che, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere;

che, in ragione della definizione concordata, le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate tra le parti.

PQM

 

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA