Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19381 del 03/08/2017
Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.03/08/2017), n. 19381
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25824-2014 proposto da:
SERECO BIOTEST SNC, in persona del suo A.U. e L.R.P.T. Dr.
P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO ERMINI, presso
lo studio dell’avvocato CLAUDIA SALUSTRI, rappresentata e difesa
dall’avvocato PAOLO MOMARONI giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
FASTWEB SPA, in persona dell’Avv. S.S., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA F.P. DE’ CALBOLI, 54, presso lo studio
dell’avvocato VALERIO STANISCI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LUIGI TOPPETTA giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 509/2014 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata
il 04/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale MISTRI Corrado, che ha chiesto il
rigetto del ricorso.
Fatto
RILEVATO
che la Sereco Biotest s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti della Fastweb s.p.a., avverso la sentenza del Tribunale di Perugia con la quale è stata annullata la sentenza del Giudice di pace di Perugia che aveva accolto la domanda della Sereco Biotest s.n.c.;
che la Fastweb s.p.a. ha resistito con controricorso;
che successivamente la Sereco Biotest s.n.c. ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese;
che la Fastweb s.p.a. ha dichiarato di aderire alla richiesta.
Diritto
CONSIDERATO
che, in conseguenza di tale rinuncia, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.;
che le spese del giudizio di cassazione devono essere compensate, come da concorde richiesta delle parti;
che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui la società ricorrente non è tenuta a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017