Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19420 del 03/08/2017
Cassazione civile, sez. I, 03/08/2017, (ud. 24/03/2017, dep.03/08/2017), n. 19420
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso 12283/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Gentile da Fabriano
n. 3, presso lo studio dell’avv. Raffaele Cavaliere, che la
rappresenta e difende unitamente all’avv. Daniel Polo Pardise,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento di (OMISSIS) S.r.l., in persona del Curatore p.t.,
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Paolo Emilio n. 32,
presso lo studio dell’avv. Mara Curti, rappresentato e difeso
dall’avv. Andrea Andrich, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
Società Agricola La Cascina di D.B.J.H. & C. S.s.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 762/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 25/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/03/2017 dal cons. MAGDA CRISTIANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
IACOVIELLO FRANCESCO MAURO, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato R. Cavaliere che si riporta.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1) La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 26.4.2014, ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa ad istanza della soc. agricola Cascina di D.B.J.H. & C. s.s.
La corte territoriale ha in primo luogo escluso che la sentenza dichiarativa fosse affetta da nullità per essere stata emessa all’esito di un’udienza di comparizione cui la (OMISSIS) non aveva partecipato e che si era tenuta quando ancora non era decorso il termine, previsto dalla L. Fall., art. 15, comma 3, di 15 giorni dalla data dell’unica notificazione dell’istanza di fallimento andata a buon fine (quella eseguita a mezzo posta presso la sede secondaria della società, perfezionatasi per compiuta giacenza). Ha in proposito ritenuto che nella specie trovassero applicazione le norme dettate in materia dal c.p.c., secondo cui la mancata osservanza del termine a comparire non comporta la rimessione della causa al primo giudice, ma determina la nullità della citazione, che si converte in motivo di impugnazione, con conseguente diritto della parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado di ottenere il rinnovo dell’istruttoria e di compiere anche le attività che risulterebbero impedite dalle preclusioni verificatesi nel corso di quel giudizio.
Nel merito la corte veneziana ha rilevato: che la reclamante, che aveva ad oggetto sociale, fra l’altro, la costruzione e la gestione di fabbricati, non poteva essere considerata un’impresa agricola; che il suo stato di insolvenza, manifestato dall’incapacità di far fronte al debito contratto verso la creditrice istante, non poteva essere escluso per il fatto che fosse proprietaria di immobili il cui valore iscritto a bilancio pareggiava le passività; che, infine, non v’era prova che il credito della De Boer fosse stato oggetto di pignoramento da parte di Equitalia.
La sentenza è stata impugnata da (OMISSIS) s.r.l. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi e illustrato da memoria, cui il curatore del Fallimento ha resistito con controricorso.
La creditrice istante non ha svolto attività difensiva.
La causa, per la quale era stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (nel testo ratione temporis vigente), è stata rimessa all’udienza pubblica dal collegio della sesta sezione civile.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
2) Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS), denunciando violazione della L. Fall., artt. 15 e 18, artt. 294 e 354, deduce che il mancato rispetto del termine a comparire di cui alla L. Fall., art. 15, comma 3 determina la nullità insanabile della sentenza dichiarativa, non essendo applicabili in materia le norme del c.p.c. che consentono il rinnovo degli atti nulli in appello.
2.1) Col secondo motivo la ricorrente assume che la notifica dell’istanza di fallimento eseguita presso la sua sede secondaria, ovvero in un luogo in cui non v’era alcun soggetto addetto alla ricezione degli atti, non poteva considerarsi valida.
2.2) Con il terzo motivo contesta la sussistenza dello stato di insolvenza.
3) L’eccezione svolta in via pregiudiziale dal Fallimento – di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse di (OMISSIS) a riproporre questioni di rito attinenti alla nullità della sentenza di primo grado, attese la genericità delle censure svolte nel terzo motivo in ordine alla sussistenza del requisito di fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1 e dello stato di insolvenza e l’omessa allegazione dei documenti sui quali esse si fondano – deve essere respinta.
Non v’è dubbio, infatti, che la ricorrente abbia interesse ad ottenere l’esame dei primi due motivi del ricorso, con i quali deduce l’insanabile nullità della sentenza dichiarativa per ragioni di rito, posto che il loro accoglimento comporterebbe il venir meno di tale sentenza, indipendentemente dall’inammissibilità e/o infondatezza del terzo motivo.
4) Il primo motivo di ricorso è infondato.
Infatti, come già ripetutamente affermato da questa Corte, nel regime introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e succ. modd., le nullità verificatesi nel corso del procedimento di cui alla L. Fall., art. 15 per vizi della vocatio in ius (quale è quella concernente il mancato rispetto del termine a comparire, comportante la violazione del diritto di difesa del debitore) possono essere sanate nel giudizio di secondo grado, così come accade nel processo ordinario di cognizione, consentendo al reclamante di svolgere tutte le difese e le eccezioni che non ha potuto svolgere nel procedimento dinanzi al tribunale (Cass. n. 1098/010), salvo che il vizio non comporti la necessità di rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. (Cass. nn.25218/013, 17205/013).
5) Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non risulta che (OMISSIS) abbia eccepito in sede di reclamo la nullità della notifica dell’istanza di fallimento: la relativa questione, comportante accertamenti in fatto, non poteva pertanto essere dedotta per la prima volta nella presente sede di legittimità.
6) Anche il terzo motivo è inammissibile.
La corte del merito ha accertato che (OMISSIS) non era in grado di far fronte con mezzi normali alle proprie obbligazioni (specificamente rilevando che il fatto che fosse proprietaria di beni immobili non escludeva lo stato d’insolvenza, non essendovi coincidenza fra la situazione di mancanza di liquidità, che giustifica la dichiarazione di fallimento e quella, più grave, di incapienza patrimoniale) e che inoltre, avendo ad oggetto l’attività di costruzione e gestione di immobili, non poteva essere considerata imprenditore agricolo.
Tali accertamenti sono stati contestati dalla ricorrente in via meramente assertiva, ovvero non solo senza l’allegazione, nè il richiamo, di documenti atti a smentirli, ma perfino senza l’indicazione di qualsivoglia circostanza di fatto, oggetto di discussione fra le parti e ciò nonostante ignorata dal giudice a quo, che avrebbe dovuto condurre all’accoglimento, nel merito, del reclamo.
In sostanza, il motivo è totalmente privo dei requisiti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6.
Il ricorso, in conclusione, va integralmente respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Fallimento di (OMISSIS) s.r.l., che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017