Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19615 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 04/08/2017, (ud. 19/04/2017, dep.04/08/2017),  n. 19615

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Erdbau s.r.l., domiciliata in Roma, piazza di Priscilla 4, presso

l’avv. Stefano Coen, che la rappresenta e difende con gli avv.

Stephan Vale e Alexander Glasser, come da mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.p.a., domiciliato, in Roma, Circonvallazione

Clodia 29, presso l’avv. Barbara Piccini che lo rappresenta e

difende unitamente all’avv. Oskar Ploerer, come da mandato in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3623/2014 del Tribunale di Bolzano, depositato

il 10 ottobre 2014;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. SALVATO Luigi, che ha chiesto

rimettersi la decisione alle Sezioni unite;

uditi i difensori, avv. Patrizio Viola delegato per la ricorrente e

avv. Castagnola per la resistente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Erdabau gmbh impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Bolzano che ne ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) spa, nel quale era stato ammesso in chirografo, senza l’invocata prededuzione, il suo credito per circa 180 mila Euro, vantato per corrispettivi di subappalti stipulati in relazione ad appalti pubblici aggiudicati alla società fallita.

Resiste con controricorso il Fallimento (OMISSIS) s.p.a..

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente sostiene che il D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3, interpretato nel quadro della normativa Europea, preveda la prededuzione per i crediti vantati dai subappaltatori nei confronti delle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici, in quanto condiziona al pagamento di tali crediti il pagamento dei crediti della impresa appaltatrice nei confronti della stazione appaltante.

Il ricorso è inammissibile, benchè proponga un’interpretazione del D.Lgs. n. 163 del 2006 già recepita in un precedente di questa corte. Vero è infatti che secondo tale precedente, “ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dall’art. 111 L. Fall., va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorchè avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell’intero ceto creditorio” (Cass., sez. 1, 5/3/2012, n. 3402). Ma come ha precisato la giurisprudenza successiva, “l’ammissione del credito del subappaltatore al passivo fallimentare in prededuzione potrà trovare riscontro solo se e in quanto esso comporti, per la procedura concorsuale, un sicuro ed indubbio vantaggio conseguente al pagamento da parte del committente P.A. il quale subordini il suo pagamento di una maggior somma alla quietanza del subappaltatore in ordine al proprio credito, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3” ((Cass. sez. 6, 16/2/2016, n. 3003, Cass., sez. 6, 22/3/2017, n. 7392). Sicchè è necessaria l’allegazione, qui del tutto assente, di un’effettiva e concreta funzionalità del pagamento alla procedura concorsuale.

Il ricorso è dunque inammissibile per difetto di specificità, con la conseguenza che ne risulta preclusa l’invocata rimessione alle Sezioni unite.

D’altro canto gli argomenti esposti nel decreto impugnato e ripresi dalla controricorrente appaiono idonei a rimettere in discussione il precedente del 2012, perchè il riconoscimento di una particolare tutela alle imprese subappaltatrici in appalti pubblici è indiscusso, ma attiene al loro rapporto con le imprese appaltatrici, non può incidere sugli interessi degli altri creditori concorsuali nel caso di fallimento di tali imprese. Sicchè non può riconoscersi la prededuzione a un credito che non ha alcun rapporto nè genetico nè funzionale con la procedura concorsuale.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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