Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19694 del 07/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.07/08/2017), n. 19694
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18698-2016 proposto da:
P.V.C., F.S., U.S.,
V.O.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo
studio dell’avvocato SARA D’ONOFRIO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avv. GIUSEPPE ROMBOLA’;
– ricorrenti –
contro
RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, in persona del procuratore
generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 86/90,
presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CORAIN, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ROBERTO TESTA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 478/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 28/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.
Fatto
RITENUTO
che al fine di valutare 1′ eccezione di inammissibilità del ricorso avversario proposta dalla parte controricorrente – che rileva che il ricorso sarebbe stato avviato per la notifica oltre il termine di 60 giorni previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62 – occorre acquisire il fascicolo di ufficio della fase di reclamo, con acclusa certificazione a cura della competente Cancelleria della Corte d’appello di Roma, in ordine alla data di avvenuta comunicazione del testo integrale della sentenza a mezzo pec ex art. 45 disp. att. c.p.c. ai procuratori costituiti per gli odierni ricorrenti (v. Cass. n. 794 del 2017 che, in caso analogo, ha provveduto in conformità).
PQM
rinvia la causa a nuovo ruolo per procedere al disposto incombente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2017