Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19669 del 07/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/08/2017, (ud. 22/06/2017, dep.07/08/2017), n. 19669
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14140-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.D.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1266/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 29/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.
Fatto
RILEVATO
che la Corte di Appello di Torino ha respinto il gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Mondovì, che aveva riconosciuto il diritto di G.D. – docente alle dipendenze del MIUR in forza di consecutivi contratti a tempo determinato – alla progressione professionale retributiva in relazione al servizio prestato e condannato il Ministero a corrispondere al predetto le differenze stipendiali in ragione dell’anzianità di servizio maturata;
che la Corte territoriale ha richiamato, a fondamento della pronuncia di rigetto del gravame, il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6richiamandosi ai principi espressi dalla CGUE ed escludendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento scolastico (disciplina dettata solo per il personale docente ed educativo ma indicata come applicabile anche agli A.T.A.) per giustificare la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato, precisando altresì l’incidenza dell’obbligo di disapplicazione delle norme in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato trasfuso nella indicata Direttiva;
che avverso tale decisione il MIUR ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo;
che il G. è rimasto intimato;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il MIUR ha depositato rinuncia al ricorso;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che la rinuncia semplice, in presenza di parte non costituita, determina l’estinzione del procedimento;
che la rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma carattere recettizio, esigendo l’art. 390 cod. proc. civ. che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259);
che l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 cod. proc. civ., comma 2 che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;
che nella specie alla declaratoria di estinzione del processo non segue alcuna statuizione sulle spese, essendo la controparte rimasta intimata; che, infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2017