Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19733 del 08/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.08/08/2017), n. 19733
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17040/2016 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO – EX A.S.L. SA (OMISSIS), in persona
del Commissario Straordinario Legale Rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMILIANO CARDARELLI, rappresentata e difesa
dagli avvocati VALERIA CASILLI, EMMA TORTORA e GENNARO SASSO;
– ricorrente –
contro
I.S.E.S. – ISTITUTI PER L’ISTRUZIONE E L’EDUCAZIONE SOCIALE E IN
COMUNITA’ – SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA – P.I. (OMISSIS), in persona del Commissario
Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 41,
presso lo studio dell’avvocato MAURO MORELLI, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 426/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 26/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti l’Azienda Sanitaria Locale Salerno – già raggiunta da decreto ingiuntivo emesso in favore dell’I.S.E.S. Istituti per l’Istruzione e l’Educazione Sociale e in Comunità a fronte delle prestazioni sanitarie erogate dal medesimo, decreto confermato avanti al giudice di primo grado – ha chiesto che sia cassata la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto nei confronti della sfavorevole decisione di primo grado, giudicando tardiva l’impugnazione in quanto mentre la sentenza era stata notificata l’11.1.2013, l’appello era stato proposto con atto notificato il 15.2.2013 e, quindi, oltre il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c..
Sostiene infatti la ricorrente che il rilevato ritardo non le sarebbe imputabile, posto che l’atto, passato per la notificazione al procuratore costituito di controparte per una prima notifica l’8.2.2013, era stato restituito in quanto il destinatario nelle more si era trasferito presso altro indirizzo e la riattivazione del procedimento notificatorio era perciò avvenuta il 15.2.2013.
2. Resiste al proposto ricorso con controricorso l’Istituto intimato al quale replica con memoria l’ASL ricorrente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile quanto al dedotto vizio motivazionale per contrarietà al dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis.
3. Esso è invece infondato quanto alla dedotta violazione di diritto, giacchè, non constando agli atti che il difensore di controparte fosse iscritto ad un ordine professionale appartenente ad un circondario diverso da quello identificabile nell’ufficio giudicante, nella specie l’impedimento incolpevole allegato dalla ricorrente non risulta riconoscibile.
Invero, secondo l’insegnamento di questa Corte, è onere del notificante, prima di trasmettere l’atto ai fini della sua notificazione, procedere al controllo dell’albo professionale verificando preventivamente il domicilio del notificando, e ciò perchè “la legge professionale impone al procuratore di comunicare i successivi mutamenti del proprio domicilio solo nel caso di svolgimento di attività difensiva al di fuori del proprio distretto, mentre, in ambito locale, le esigenze processuali riconnesse alla conoscenza del domicilio del procuratore sono soddisfatte dalle relative annotazioni nell’albo professionale” (Cass., Sez. 1, 19/12/2016, n. 26189).
Nè di contro all’assorbenza del rilievo vale opporre che il trasferimento del domicilio del destinatario sarebbe intervenuto tra il momento in cui questi ha provveduto a notificare la sentenza di primo grado (11.1.2013) ed il momento in cui l’ufficiale giudiziario, incaricato della notificazione dell’atto di appello, ne attestava l’impossibilità per essersi il destinatario nel frattempo trasferitosi, vero, da un lato, che tra il primo ed il secondo momento poteva aver ben luogo la verifica della continuità del domicilio del destinatario presso l’indirizzo indicato all’atto della notificazione della sentenza e che non è d’altro canto provato che, al momento di instare l’ufficiale giudiziario per l’incombente, il destinatario non avesse ancora provveduto a far annotare nell’albo professionale il mutamento intervenuto.
3. Il ricorso va dunque respinto.
Il collegio reputa che le spese possono essere tuttavia compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
Respinge il ricorso.
Compensa spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 20 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017