Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19873 del 09/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 27/04/2017, dep.09/08/2017), n. 19873
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27406/2015 proposto da:
M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE REGINA
MARGHERITA, 262, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARSICO,
rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRA STASI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2107/3/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
CENTRALE di BARI, depositata il 31/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
M.R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTC di Bari, pubblicata il 31.12.2010, che ha accolto l’impugnazione proposta dall’Ufficio, ritenendo legittimo l’avviso di accertamento relativo al maggior valore attribuito ad un cespite immobiliare reso anche nei confronti della contribuente – in qualità di venditrice.
L’Agenzia delle Entrate, alla quale il ricorso per cassazione è stato notificato il 18.11.2015, ha depositato controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Il ricorso è ammissibile in rito e manifestamente fondato.
Va premesso che la ricorrente non ha mai ricevuto alcuna notifica – incombente al quale avrebbe dovuto provvedere la segreteria ai sensi del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 25, comma 4 – del ricorso proposto innanzi alla CTC dall’Ufficio – come risulta dall’esame del fascicolo acquisito, non potendosi, pertanto, dubitare di essere in presenza di una radicale assenza di notifica, tuttora sussumibile nella categoria, pur oggetto di recenti ridimensionamenti – v. Cass. S.U. n. 14916/2016 – dell’inesistenza della notificazione che legittima tout court l’impugnazione tardiva, senza alcuna prova in ordine alla mancata conoscenza del processo in conseguenza dell’invalidità che questa Corte richiede nelle diverse ipotesi di nullità della notifica – Cass. n. 19574/2015.
Ciò legittima senz’altro l’impugnazione tardiva della sentenza resa dalla CTC, nell’assenza della parte contribuente, all’esito del ricorso proposto dall’Ufficio avverso la decisione di secondo grado.
Va ancora rilevata la tempestività dell’impugnazione tardiva proposta dalla contribuente che, nel caso concreto, è intervenuta, in assenza di comunicazione della data di pubblicazione della sentenza della notifica della decisione, nel termine lungo di un anno e 46 giorni (v. infatti in motivazione, Cass. n. 24928/2011) – Cass. S.U. n. 4196/1990 – nel caso di specie rispettato, essendo pacifico che il giorno dal quale la contribuente ebbe conoscenza della sentenza della CTC coincise con la notifica dell’avviso di liquidazione del 7.11.2014, rendendo tempestiva la proposizione del ricorso per cassazione in data 13.11.2015.
Ciò posto, poichè nell’ipotesi d’inesistenza della notifica dell’atto di impugnazione deve presumersi la mancata conoscenza del processo da parte del convenuto rimasto contumace, con conseguente onere della prova contraria a carico dell’appellante, in difetto della quale è nulla la sentenza pronunciata – cfr. Cass. n. 20672/2015 – è palese che l’inosservanza del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 25, comma 4, applicabile alla fattispecie, ad opera della segreteria della CTC ha determinato un vulnus al canone fondamentale del contraddittorio in pregiudizio della contribuente che, ignara della pendenza del ricorso innanzi alla CTC, venne a conoscenza dell’esito dello stesso solo in occasione della notifica dell’avviso di liquidazione del 7.11.2014.
Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi della controricorrente anche in punto di ammissibilità, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR Puglia che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso, cassa con rinvio alla CTR Puglia che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017