Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26394 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26394 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 16452-2011 proposto da:
CIANCI VITTORIO CNCCIR46C21F839P, domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR,

presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato D’ANGELO FRANCESCO, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2013
contro

2595

BANCO DI SARDEGNA S.P.A. 01564560900;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 26/11/2013

BANCO DI SARDEGNA S.P.A. 01564560900, in persona del
legale rappresenlanre pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281/283,
presso lo studio degli avvocati PROIA GIAMPIERO e
PETRASSI MAURO, che la rappresentano e difendono
giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
CIANCI VITTORIO CNCCTR46C21F839P, domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato D’ANGELO FRANCESCO, giusta delega in

controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 7202/2009 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 02/07/2010 r.g.n. 10172/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato PETRASSI MAURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale e accoglimento
del ricorso incidenta]e.

R.G. n. 16452/11
Ud. 18.9.2013

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 2
luglio 2010, in parziale riforma della decisione di primo grado che
aveva accolto il ricorso proposto da Vittorio Cianci nei confronti
del Banco di Sardegna S.p.A. limitatamente alla corresponsione del
trattamento di fine rapporto, rigettando ogni altra domanda, ha
dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dal Banco nei
confronti del predetto lavoratore; ha ordinato la sua reintegrazione
nel posto di lavoro ed ha condannato il datore di lavoro al
risarcimento dei danni pari alle retribuzioni globali di fatto
maturate dalla data del licenziamento e per la durata di un
triennio, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a
decorrere dalla data del recesso per le prime cinque mensilità e
dalle rispettive scadenze per le successive, con gli interessi legali
sino al soddisfo e con la rivalutazione monetaria fino alla data della
sentenza. Ha dichiarato infme il diritto del lavoratore alla
regolarizzazione della posizione previdenziale, condannando il
datore di lavoro al versamento dei relativi contributi.
Al Cianci era stato contestato di avere suggerito, quale
responsabile dell’Agenzia n. 1 di Roma, in temporanea sostituzione
del titolare, ad una cliente del Banco, sig.ra Santovetti, di
effettuare – per conto di un’amica belga – un’operazione di cambio
di un milione di franchi belgi in valuta italiana presso un ufficio
cambi esterno, sito nei pressi dell’agenzia e gestito da un suo
amico, Lucio Pacelli, offrendosi di accompagnarla in tale ufficio,
nonché di avere consentito l’operazione di accredito dell’importo
risultante da detta operazione sul conto corrente della cliente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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dietro presentazione di assegni anziché tramite versamento di
denaro contante.
La Corte di merito ha osservato che i fatti contestati al
dipendente non avevano trovato conferma nella istruttoria svolta.
In particolare dalla prova testimoniale era emerso che fu la stessa
Banco, dolendosi della necessità della sua identificazione
personale, ed altresì che fu il cassiere dell’Agenzia, e non già il
Cianci, a suggerire alla cliente di rivolgersi ad un ufficio esterno
per l’operazione di cambio. Il Cianci, inoltre, era rimasto estraneo
anche alla successiva operazione di accredito sul conto corrente
della cliente, attraverso la presentazione di assegni e non già di
denaro contante.
Ha aggiunto che, a fronte di tali risultanze, le contrarie
dichiarazioni rese dalla Santovetti – che aveva riferito del
suggerimento del Cianci di eseguire l’operazione di cambio presso
un ufficio esterno – non erano attendibili, da un lato perché la
teste aveva negato di aver rifiutato l’operazione presso il Banco per
problemi legati alla sua identificazione, circostanza questa invece
riferita concordemente da tutti i testi; dall’altro in quanto la
Santovetti aveva un interesse personale all’operazione in quanto il
denaro cambiato dall’amica belga era destinato al pagamento della
prestazione professionale effettuata in favore di quest’ultima dal
coniuge della Santovetti, architetto.
Quanto al risarcimento del danno, la Corte territoriale ha
osservato che esso, a norma dell’art. 1227, comma 2, cod. civ. secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il
creditore avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza -,
andava limitato al triennio successivo al disposto licenziamento,
termine entro il quale il dipendente, tenuto conto che si trovava nel
pieno dell’attività lavorativa, della professionalità acquisita,
dell’età nonché del mercato del lavoro, ben avrebbe potuto trovare
un’altra occupazione, ove si fosse sufficientemente attivato.

sig.ra Santovetti a non volere effettuare l’operazione presso il

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Peraltro lo stesso lavoratore non aveva offerto alcuna prova in
ordine alla permanenza del suo stato di disoccupazione.
Infine, era da rigettare la domanda relativa agli ulteriori danni
asseritamente subiti per l’illegittimo licenziamento, avendo il
lavoratore del tutto omesso di fornire la prova di tali danni.
cassazione il Cianci affidato a quattro motivi. Il Banco ha resistito
con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale sulla base
di un solo motivo, cui il ricorrente ha replicato con controricorso. Il
Banco ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Deve innanzitutto disporsi la riunione dei ricorsi,

principale ed incidentale, in quanto proposti avverso la stessa
sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
2. Il ricorso principale è articolato in quattro motivi, cui fanno
seguito i relativi quesiti di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ.,
allora in vigore. Quello incidentale è affidato ad un solo motivo,
articolato in più censure.
3. Con il primo motivo del ricorso principale, denunziando
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., il
ricorrente deduce che la Corte di merito, in violazione dell’art. 18
St. lav., ha ridotto il risarcimento del danno, limitandolo al
triennio, nonostante sul punto non vi fosse stata alcuna eccezione,
né tanto meno, alcuna allegazione da parte della società datrice di
lavoro.
Così facendo, trattandosi di questione non oggetto di
contraddittorio fra le parti, la sentenza impugnata ha violato il
principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
4. Con il secondo motivo, denunziando “Violazione e falsa

applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. nferito all’art. 24
Costituzione), il ricorrente principale sostiene che, in ogni caso, il
giudice d’appello prima di applicare d’ufficio la riduzione del
risarcimento del danno

ex art. 18 St. lav., avrebbe dovuto

Per la riforma di questa sentenza ha proposto ricorso per

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segnalare alle parti la “questione”, in modo da assicurare al
ricorrente il diritto di difesa e di contraddittorio sul punto. Ciò non
avendo fatto, la decisione impugnata è nulla.
5. Con il terzo motivo, denunziando violazione e falsa
applicazione dell’art. 18 St. lav., il ricorrente principale deduce che
base di astratte considerazioni sull’età del lavoratore, sulle
condizioni del mercato del lavoro e di mere presunzioni.
Così facendo ha introdotto un limite al risarcimento non
previsto dalla indicata disposizione.
6. Con il quarto motivo il ricorrente principale denunzia
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia.
Rileva che la Corte territoriale, nell’applicare l’art. 1227,
comma 2, cod. civ., avrebbe dovuto valutare in concreto quali
opportunità di impiego offriva il mercato del lavoro dopo il
licenziamento e specificare quali concrete possibilità il ricorrente
aveva di trovare una nuova occupazione usando la ordinaria
diligenza.
La sentenza impugnata ha utilizzato espressioni generiche,
quali la posizione lavorativa occupata dal lavoratore e la
professionalità da lui raggiunta, senza esplicitare in che modo tali
elementi potessero in concreto creargli possibilità occupazionali.
7. Con l’unico motivo il ricorrente incidentale denunzia
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.,
in relazione all’art. 2119 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio.
Deduce che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che i
fatti contestati al dipendente non avessero trovato conferma nelle
dichiarazioni dei testi. Tale convincimento era infatti basato su una
valutazione assolutamente parziale del materiale istruttorio ed in
particolare sulle dichiarazioni di uno degli otto testi assunti

la Corte territoriale ha disapplicato la predetta disposizione sulla

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(Mariani), il quale era stato escusso in secondo grado e ad oltre
otto anni di distanza dai fatti, riferendo peraltro circostanze

de

relato, non essendo presente ai fatti.
Aggiunge che il giudice d’appello non ha considerato che ben
diverse erano state le dichiarazioni della teste Santovetti,
testi, dalle quali era emersa la fondatezza delle contestazioni.
Il fatto che il coniuge della Santovetti fosse destinatario della
somma per la quale la cliente belga aveva richiesto l’operazione di
cambio, non comportava un interesse personale tale da incidere
sulla attendibilità della sua deposizione.
8. Il ricorso incidentale, il cui esame sotto il profilo logicogiuridico deve precedere quello del ricorso principale, non è
fondato.
La Corte di merito, diversamente da quanto assume il Banco,
non ha valutato i fatti sulla scorta delle sole dichiarazioni del teste
Mariani – secondo cui fu la cliente a non volere effettuare
l’operazione di cambio presso la Banca, dolendosi della necessità
della sua identificazione personale, ed, altresì, fu il cassiere Bordo
a suggerire alla cliente di rivolgersi ad un cliente esterno – ma ha
richiamato, a parziale conferma di tali dichiarazioni, quelle rese da
altri testi (Satta, Alfieri, Bordo).
Ha poi evidenziato che il titolare dell’ufficio esterno di cambio
(Pacelli) ha escluso che le due signore (la Santovetti e l’amica belga)
si fossero recate nel suo ufficio in compagnia del Cianci, e che fu lo
stesso Bordo, pur coinvolto direttamente nei fatti oggetto dell’altra
contestazione (accredito sul conto corrente della cliente
dell’importo risultante dall’operazione di cambio dietro
presentazione di assegni anziché tramite versamento di denaro
contante), ad assumersi tutta la responsabilità di tale accredito.
Infine, il giudice d’appello non ha ritenuto pienamente
attendibile la teste Santovetti, da un lato perché aveva negato di
aver rifiutato l’operazione di cambio presso il Banco di Sardegna

protagonista diretta della vicenda, peraltro confermate da altri

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per problemi legati alla sua identificazione personale, circostanza
questa pacifica in quanto riferita univocamente da tutti i testi;
dall’altro perché aveva un interesse personale all’operazione in
quanto il denaro cambiato dall’amica belga doveva servire per il
pagamento di una prestazione professionale a favore del proprio

Trattandosi di valutazioni di merito supportate da una
motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, il ricorso in
esame deve essere rigettato, essendo principio consolidato di
questa Corte che il vizio di motivazione sussiste solo se nel
ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza,
sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi
della controversia, e non può invece consistere in un
apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello
preteso dalla parte perché la citata norma non conferisce alla Corte
di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della
causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale
e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal
giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del
proprio convincimento e all’uopo, valutarne le prove, controllarne
l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze
probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
discussione.
9. Il ricorso principale, i cui motivi vanno trattati
congiuntamente in ragione della loro connessione, è fondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel caso di
accertamento dell’illegittimità del licenziamento e di reintegra del
lavoratore ex art. 18 St. lav. (prima della c.d. riforma Fornero), il
risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra il recesso e
la sentenza di annullamento si identifica – quanto al danno
eccedente le cinque mensilità di retribuzione dovute ex lege – nelle
retribuzioni non percepite, salvo che il dipendente provi di aver
subito un danno maggiore oppure che il datore di lavoro provi

coniuge, architetto.

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l’aliunde perceptum o la sussistenza di un fatto colposo del
lavoratore in relazione al danno che il medesimo avrebbe potuto
evitare usando la normale diligenza (cfr., fra le altre, Cass. n.
3385/86; Cass. n. 6193/90; Cass. 11356/95; Cass. 12798/03).
E’ stato altresì precisato che in tema di concorso del fatto

civ., in tanto al giudice di merito è consentito svolgere l’indagine in
ordine all’omesso uso dell’ordinaria diligenza da parte del creditore,
in quanto vi sia un’espressa istanza al riguardo del debitore, la cui
richiesta integra gli estremi di un’eccezione in senso proprio, dato
che il dedotto comportamento del creditore costituisce un
autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale
espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede. (Cass.
15 ottobre 2004 n. 20324; Cass. 31 marzo 2005 n. 6748; Cass. 27
giugno 2007 n. 14853 e, in precedenza, Cass. 23 maggio 2001 n.
7025).
Nella fattispecie in esame, non risulta proposta alcuna
eccezione da parte del Banco in relazione al danno che il ricorrente
avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza, avendo anzi il
Banco esplicitamente dato atto della mancata proposizione di detta
eccezione (pag. 33 controricorso), affermando che, anche in
mancanza della stessa, la sentenza impugnata avrebbe potuto
d’ufficio affrontare la questione.
La limitazione del risarcimento del danno al triennio
successivo al licenziamento è stata dunque operata dalla Corte di
merito d’ufficio, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..
Deve peraltro aggiungersi che la sentenza impugnata,
nell’applicare l’art. 1227, comma 2, cod. civ., ha fatto riferimento a
“ragionevoli considerazioni di comune buon senso e di normale
esperienza di vita”, ai generali criteri di correttezza e buona fede in
tema di esecuzione dell’obbligazione e di inadempimento della
stessa, alle condizioni del mercato del lavoro e a quelle soggettive
del dipendente (età, professionalità, etc.), elementi questi che

colposo del creditore, ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, cod.

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hanno indotto la stessa Corte a ritenere che, alla stregua dell’id

quod plerumque accidit, il lavoratore, ove si fosse sufficientemente
attivato, ben avrebbe potuto trovare altra occupazione, riducendo
l’entità del danno.
Senonchè, sul punto la motivazione della sentenza è

generiche, che non spiegano quali oneri di diligenza il Cianci
avrebbe omesso di porre in essere al fine di trovare altra
occupazione; gli interventi attivi e positivi trascurati; le concrete
opportunità di impiego offerte dal mercato di lavoro nel triennio; le
possibilità di reperimento di un’attività lavorativa non sfruttate; le
attività omesse esigibili dal ricorrente, non gravose o straordinarie,
rientranti nell’ambito dell’ordinaria diligenza.
Quanto, infine, all’onere probatorio, è il debitore che deve
fornire la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni dei
quali chiede il risarcimento, usando l’ordinaria diligenza (Cass. n.
20324/04 cit.; Cass. n. 9898/05; Cass. n. 5862/10).
10. In conclusione il ricorso principale va accolto, mentre va
rigettato quello incidentale. La sentenza impugnata va cassata, con
rinvio per un nuovo esame al giudice indicato in dispositivo, il
quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P. Q . M .
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e rigetta
quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al
ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di
Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2013.

decisamente insufficiente, trattandosi di espressioni del tutto

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