Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19922 del 09/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.09/08/2017), n. 19922
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13981-2016 proposto da:
AZIENDA AGRITURISTICA TENUTA DI ROCCADIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA COMMENDATORE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 233/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata l’11/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza – con cui il giudice adito, applicando alla specie l’art. 1671 c.c., ha riformato la decisione di primo grado che, in merito ad un appalto per il servizio di vettovegliamento di militari impegnati nell’operazione Vespri Siciliani, aveva denegato la legittimità del recesso opposto dall’Amministrazione e ne aveva pronunciato la condanna al risarcimento dei danni – sul rilievo, tra l’altro, che il decidente aveva omesso l’esame di un fatto decisivo costituito dall’esistenza del contestato recesso.
2. Non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’Interno.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Va ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso così come proposto, essendone invero avvenuta la notificazione presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania e non, come previsto dal combinato disposto dell’art. 144 c.p.c., e R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, presso l’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, e non essendosi peraltro l’Amministrazione convenuta costituitasi in giudizio con esclusione perciò di ogni effetto sanante.
PQM
Ordina la rinnovazione della notificazione entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 1 Civile, il 20 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017