Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19905 del 09/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 27/06/2017, dep.09/08/2017), n. 19905
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 14844 del ruolo generale dell’anno
2016, proposto da:
E.S. S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del funzionario e
procuratore speciale S.M. rappresentata e difesa
dall’avvocato Stefania Di Stefani (C.F.: DST SFN 72C65 H501Q);
– ricorrente –
nei confronti di:
ROMA CAPITALE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco in carica
rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Magnanelli (C.F.: MGN
NDR 61W21 1-1501Y);
– controricorrente –
nonchè
V.A., (C.F.: non indicato);
– intimato –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 25153/2015,
pubblicata in data 16 dicembre 2015;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in
data 27 giugno 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte rileva in via del tutto pregiudiziale che risulta omessa la notificazione al difensore della parte ricorrente del decreto di fissazione dell’odierna adunanza camerale, con la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2. La trattazione del ricorso va quindi rinviata a nuovo ruolo, onde consentire alla Cancelleria di espletare tale attività.
PQM
La Corte:
rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, disponendo che la Cancelleria provveda alla notificazione ai difensori delle parti del decreto di fissazione dell’adunanza camerale, con la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017