Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19839 del 09/08/2017
Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 01/06/2017, dep.09/08/2017), n. 19839
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6772/2010 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
C.G.B.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 67/23/09, depositata il 20 febbraio 2009.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 giugno 2017
dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Fatto
RILEVATO
CHE:
– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la decisione della CTR della Campania che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto infondata la pretesa erariale per Iva, Irpef ed Irap per l’anno 1999, ritenendo i maggior ricavi accertati in esito alle indagini bancarie giustificati dalle produzioni del contribuente C.G.B., imprenditore individuale esercente attività di raccolta e trasporto rifiuti;
– denuncia, con un motivo, contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver ritenuto la CTR giustificato l’intero maggior imponibile di tre miliardi di lire accertato in base alle risultanze bancarie a fronte di disponibilità di un miliardo e dieci milioni.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
– il motivo è fondato atteso che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi e a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative” (Cass. n. 25502 del 2011 e, da ultimo, Cass. n. 11102 del 2017), mentre la CTR si è limitata a ritenere giustificato il maggior imponibile di tre miliardi per l’anno 1999 a fronte di proventi extrareddituali di poco superiori al miliardo;
– la valutazione operata dalla CTR sulla prova contraria fornita dal contribuente, giudicata tale da giustificare integralmente il maggior reddito accertato, è dunque illogica;
– il ricorso, pertanto, va accolto con cassazione della sentenza con rinvio, anche per le spese di questo grado, alla CTR competente in diversa composizione perchè provveda all’ulteriore giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 1 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017