Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19931 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 10/08/2017, (ud. 23/05/2017, dep.10/08/2017),  n. 19931

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco A. – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VELITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21081/2013 proposto da:

C.A. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella qualità di

erede di C.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via di

Pietralata n. 320, presso l’avvocato Mazza Ricci Gigliola, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Prigionieri Francesco,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Francavilla a Mare;

– intimato –

avverso la sentenza n. 355/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 10/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/05/2017 dal Cons. Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di L’Aquila, dopo la formazione di un giudicato relativo alla pronuncia del Tribunale di Chieti che aveva quantificato l’indennità dovutagli dal Comune di Francavilla a Mare per l’esproprio di alcuni suoi terreni, ha respinto la nuova domanda proposta dal sig. C.A. tendente ad ottenere il riconoscimento, in forza della sua qualifica di coltivatore diretto dei fondi espropriati, dell’indennità aggiuntiva di cui della L. n. 865 del 1971, art. 17.

1.1. Secondo la Corte, anzitutto, il privato non aveva dedotto tale sua pretesa – astrattamente proponibile in sede di opposizione alla stima, innanzi alla Corte d’appello – nel corso del giudizio che si era svolto davanti al Tribunale, la cui decisione, relativa alla determinazione dell’indennità di occupazione ed espropriazione, ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, tuttavia, era ormai passata in cosa giudicata ed era perciò insuscettibile di modifiche, neppure considerando il sopravvenuto intervento della Corte costituzionale, con la sentenza n. 348 del 2008.

1.2. In secondo luogo, pur assolvendo ad una diversa funzione, l’indennità in esame sarebbe comunque assoggettata al medesimo termine di decadenza previsto dall’art. 19, nella specie abbondantemente scaduto.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il C., con tre motivi, illustrati anche con memoria.

3. Il Comune non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo di impugnazione (violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3), si lamenta l’erroneità della sentenza laddove, affermando l’irrevocabilità del decisum del Tribunale, non avrebbe considerato che il precedente giudizio aveva riguardato esclusivamente la determinazione del valore-prezzo del terreno e della relativa occupazione, sicchè la domanda tesa al riconoscimento dell’indennità aggiuntiva di coltivatore diretto del fondo poteva essere proposta separatamente.

2. Con il secondo (violazione o falsa applicazione di norme di diritto, L. n. 865 del 1971, art. 19, ex art. 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente si duole del fatto che il giudice distrettuale abbia qualificato la propria domanda come opposizione alla stima, atteso che la prima (proposta a norma della L. n. 865 del 1971, art. 17 e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 45, comma 2, lett. d)) era stata notificata il 16 aprile 1992 mentre la comunicazione della “indennità definitiva o stima” aveva avuto seguito solo il 29 marzo 1995.

3. Con il terzo (violazione o falsa applicazione di norme di diritto, L. n. 865 del 1971, art. 17 e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 45, comma 2, lett. d), ex art. 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente lamenta che la Corte territoriale l’abbia ritenuto decaduto dal diritto di chiedere l’indennità di coltivatore diretto, facendo decorrere il termine dalla data di notificazione della stima, cioè dal 29 marzo 1995, mentre ove applicabile – avrebbe dovuto computarsi il termine dalla sentenza del 2003 resa dal Tribunale di Chieti.

4. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione e la questione posta dagli stessi, incentrata sul quesito relativo alla natura ed ai termini per richiedere la speciale indennità spettante al proprietario coltivatore, che sia stato espropriato.

4.1. Con riferimento a tale questione, il ricorrente – nel ricorso, diversamente che nella memoria illustrativa – richiama il regime anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001 (ed all’art. 40, comma 4, di esso, secondo cui “4. al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un’indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.”).

4.2. Richiama, in particolare, l’applicabilità della L. n. 865 del 1971, art. 17, il quale dispone: a) al comma 1, che “nel caso che l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, l’indennità di espropriazione determinata ai sensi dell’art. 16 è raddoppiata.”; b) al terzo, che essa “è determinata in ogni caso in misura uguale al valore agricolo” (ora, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 181 del 2001, non più medio astratto); c) al quarto, che “le maggiorazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo vengono direttamente corrisposte ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento delle indennità di espropriazione”. 4.3. Com’è noto dalla giurisprudenza di questa Corte, quella richiesta è una indennità che: 1) “non spetta a qualsiasi coltivatore (anche di fatto) del fondo espropriato, ma a chi, sulla base di uno dei rapporti giuridici espressamente elencati dalla detta norma, lo coltivava all’epoca del procedimento espropriativo.” (Sez. 1, Sentenza n. 17972 del 2015); 2) ha una “funzione riparatrice autonoma rispetto all’indennità di esproprio” posta “a tutela di diritti costituzionali, quale quello al lavoro, diversi da quello di proprietà.” (Sez. 1, Sentenza n. 9269 del 2014); 3) pur tuttavia, incontra un limite temporale per la sua richiesta nel termine di decadenza di cui della menzionata L. n. 865 del 1971, art. 19 (Sez. 1, Sentenza n. 18450 del 2011).

4.4. Riguardo alla possibilità di una richiesta autonoma e separata di tale credito, questa Corte ha già dato risposta positiva affermando (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19635 del 2005) il principio di diritto secondo cui “anche nell’ipotesi in cui non venga raggiunto alcun accordo con l’espropriante, al proprietario coltivatore diretto, così come agli altri soggetti indicati della L. n. 865 del 1971, art. 17, comma 2, spetta comunque, in base alla richiamata norma, l’indennità aggiuntiva per la perdita del terreno su cui egli esercitava la propria attività lavorativa agricola, in conformità, del resto, alla funzione della predetta indennità, compensativa del sacrificio sopportato dall’avente diritto, e all’autonomia della stessa, per la quale essa prescinde dalle modalità con cui il proprietario ha perduto la titolarità del fondo (decreto di esproprio, cessione volontaria o occupazione espropriativa, nella quale viene inglobata nell’intero controvalore dell’immobile)”.

4.5. Tuttavia, questa Corte deve oggi ulteriormente precisare i termini della richiesta autonoma, essendo necessario tener distinto, nell’ambito della L. n. 865 del 1971, art. 17, comma 2, il caso del proprietario coltivatore diretto da quello degli altri soggetti indicati dalla disposizione, avendo la disposizione chiaramente separato, al comma 1, il caso “che l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore”, da quello, disciplinato dal comma 2, nel quale “l’espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso”.

4.6. La diversità delle due categorie soggettive fa sì che, coloro che compongono la prima (quella del proprietario-coltivatore), quando richiedono (o si oppongano alla determinazione dell’indennità di esproprio non possano che unitariamente domandarla in rapporto a tutte le voci che la compongono e che spettano all’avente diritto, diversamente che per i vari soggetti che appartengono alla seconda categoria i quali, non coincidendo con il titolare del terreno che – per definizione – è persona diversa da colui che lo coltiva, non possono che avanzare le loro richieste separatamente da quelle del titolare del cespite, benchè nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione stabiliti dalla legge.

4.7. Ne discende che la richiesta dell’indennità aggiuntiva, di cui della L. n. 865 del 1971, art. 17, da parte del proprietario coltivatore, diversamente da quanto accade o può accadere per tutti gli altri soggetti che hanno titolo a richiedere quell’emolumento, può essere proposta in giudizio solo congiuntamente con quella relativa alla perdita del bene, risolvendosi essa – in tali casi – in una modalità di calcolo della somma complessivamente dovuta dall’espropriante a colui che venga privato del suo diritto reale in uno con l’attività di coltivatore del fondo, somma che perciò deve essere calcolata accrescendo l’ammontare di base della perdita del cespite con l’indennità aggiuntiva del coltivatore, a ristoro della perdita complessiva, in un unico e non frazionabile giudizio di stima.

4.7. Pertanto, non essendo possibile richiedere tale indennità al proprietario che abbia già conseguito il ristoro per la perdita del fondo, il ricorso deve essere respinto in applicazione del seguente principio di diritto:

in tema di indennità di espropriazione, la domanda avente ad oggetto l’indennità aggiuntiva di cui della L. n. 865 del 1971, art. 17, da parte del proprietario coltivatore del fondo, diversamente da quanto accade o può accadere per tutti gli altri soggetti che hanno titolo a richiedere quell’emolumento, non può essere richiesta separatamente da quella relativa alla perdita del bene, risolvendosi essa – in tali casi – in una modalità di calcolo della somma complessivamente dovuta dall’espropriante a colui che venga privato del suo diritto reale in uno con l’attività di coltivatore del fondo, somma che perciò deve essere calcolata accrescendo l’ammontare della perdita del cespite di base con l’indennità aggiuntiva del coltivatore, a ristoro della perdita complessiva, in un unico e non frazionabile giudizio di stima.

5. Non occorre provvedere sulle spese processuali di questa fase del giudizio, per la mancata attività dell’intimato, ma va riconosciuta dell’esistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, dei magistrati sopra indicati, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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