Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19925 del 10/08/2017
Cassazione civile, sez. I, 10/08/2017, (ud. 07/03/2017, dep.10/08/2017), n. 19925
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
I.S.C. s.p.a., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte
di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Carrano,
per mandato a margine del ricorso, che dichiara di voler ricevere le
comunicazioni relative al processo alla p.e.c.
raffaele.carrano.pecstudio.it e al fax n. (OMISSIS);
– ricorrente –
nei confronti di:
A.F., nella qualità di commissario giudiziale del
Concordato preventivo con continuità aziendale della I.S.C. e
S.D., nella qualità di commissario liquidatore del Concordato
preventivo con continuità aziendale della I.S.C. s.p.a.;
– intimati –
avverso il decreto del Tribunale di Salerno di omologa del concordato
preventivo emesso in data 17 luglio 2013 e depositato in data 18
luglio 2013;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Salvato Luigi, che ha concluso per la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. Il Tribunale di Salerno con Decreto n. 558 del 2013 ha omologato la proposta di concordato preventivo della s.p.a. I.S.C. con continuità aziendale, cessione parziale di un bene della società, pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei creditori privilegiati e, in percentuale, dei creditori chirografari.
2. Ricorre per cassazione la s.p.a. I.S.C. deducendo: a) violazione o falsa applicazione degli L.Fall. artt. 182 e 185, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto applicabile al concordato preventivo con continuità aziendale L.Fall. ex art. 186 bis, e, quindi, non solo al concordato preventivo con cessione dei beni, la disposizione che prevede la nomina di un liquidatore esterno alla società debitrice piuttosto che affidare l’esecuzione del concordato alla debitrice stessa con il solo controllo del commissario giudiziale;
b) violazione o falsa applicazione della L.Fall. artt. 182 e 28, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver il Tribunale ritenuto applicabile al concordato preventivo con continuità aziendale L.Fall. ex art. 186 bis, e, quindi, non solo al concordato preventivo con cessione dei beni, la nomina di un liquidatore esterno che avesse i requisiti per la nomina a curatore.
Diritto
RITENUTO
CHE:
3. Con i due motivi di ricorso viene censurato il decreto del tribunale di Salerno nella sola parte relativa alla nomina del liquidatore, in quanto essa ha disatteso la richiesta di attribuire tale funzione al legale rappresentante della società.
4. Il ricorso è inammissibile alla luce di quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sezione 1 n. 17949 del 13 settembre 2016) secondo cui “il decreto con il quale il tribunale, in sede di omologazione, provvede alla nomina del liquidatore giudiziale senza mutare i termini della proposta approvata, non lede il diritto del debitore a regolare la propria insolvenza secondo le clausole ivi inserite, sicchè, in quanto privo di carattere decisorio, non è impugnabile in cassazione a norma dell’art. 111 Cost., comma 7”. Come rilevato dal P.G. nelle sue conclusioni scritte il Tribunale nominando il liquidatore ha dato corso ad una attività meramente gestoria rientrante nelle modalità della liquidazione senza mutare i termini della proposta approvata e senza ledere il diritto del debitore di regolare la propria insolvenza secondo le clausole inserite nella proposta ed approvate fra cui non rientra anche la nomina del liquidatore. Nè la qualificazione del concordato come concordato con cessione dei beni anzichè con continuità aziendale può essere ritenuta parte della proposta del concordato che, se disattesa, può configurare una lesione del diritto della parte ricorribile per cassazione.
5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017