Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19940 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 10/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.10/08/2017),  n. 19940

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – rel. Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.S.M., domiciliata in Roma, via degli Scipioni 132,

presso l’avv. Claudio Federico, rappresentata e difesa dall’avv.

Claudio Defilippi, come da mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) srl

– intimato –

avverso il Decreto n. 195 del 2012 della Corte d’appello di Firenze,

depositato il 13 dicembre 2012;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Nappi Aniello;

Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.S.M. impugna per cassazione il decreto della Corte d’appello di Firenze che ne ha rigettato il reclamo proposto contro il provvedimento di chiusura del fallimento della società (OMISSIS) srl. Propone quattro motivi d’impugnazione, mentre non ha spiegato difese il fallimento.

La controversia nasce dalla pretesa di C.S.M. al riconoscimento del rango privilegiato per il suo credito di Euro 82.000, che i giudici del merito ritengono invece ammesso al passivo in rango chirografario.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente si duole della condanna al rimborso delle spese in favore del curatore fallimentare, ormai cessato dall’incarico con la chiusura del fallimento e privo di autorizzazione a stare in giudizio.

Il motivo è infondato.

Benchè il reclamo L.Fall., ex art. 26, non sospenda il provvedimento impugnato, la chiusura del fallimento non è ovviamente definitiva in pendenza del giudizio di impugnazione; e il curatore è comunque parte di tale giudizio, nel quale “si controverte proprio del suo corretto comportamento” (Cass., sez. 1^, 6/3/2009, n. 5562), sicchè non è necessaria l’autorizzazione del giudice per intervenirvi.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce di avere agito sulla base di un atto di fede privilegiata rilasciato in copia dalla cancelleria con attestazione di conformità all’originale. Sicchè il curatore avrebbe dovuto impugnarlo con querela di falso per disconoscerne l’efficacia.

Il motivo è manifestamente infondato, perchè, come chiarito dai giudici del merito, il documento sul quale la ricorrente fonda le sue pretese è solo un appunto del curatore, mentre nel decreto di esecutività dello stato passivo il credito vantato da C.S.M. risulta ammesso in chirografo. Sicchè non è in discussione l’autenticità dell’atto controverso, bensì la sua natura.

3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole che i giudici abbiano deciso sul suo reclamo contro la chiusura del fallimento benchè fosse ancora pendente il giudizio di impugnazione del rendiconto del curatore.

Il motivo è infondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa corte, la pendenza del termine per proporre impugnazione “avverso i provvedimenti del tribunale fallimentare relativi al piano di reparto, alla revoca del curatore e alla approvazione del conto di gestione, non è ostativa alla chiusura del fallimento, spettando anche in tal caso agli organi fallimentari, nell’ambito del potere discrezionale di cui dispongono, apprezzare la convenienza, al fine della realizzazione delle finalità cui il fallimento è preordinato, di mantenere in vita la procedura in vista di un probabile incremento dell’attivo” (Cass., sez. 1^, 16/03/1979, n. 1569).

Sicchè deve a maggior ragione escludersi che alla chiusura del fallimento osti la pendenza del giudizio di impugnazione del rendiconto del curatore.

4 Con il quarto motivo la ricorrente si duole dell’eccessività dell’importo liquidato al fallimento a titolo di rimborso spese, deducendo la violazione della tariffa professionale e del principio di soccombenza, in quanto il reclamo non era stato proposto contro la curatela.

Il motivo è inammissibile per genericità, quanto alla liquidazione delle spese,perchè non precisi quali criteri legali risultino violati. E’ manifestamente infondato per il resto, perchè, come s’è detto, il curatore è parte nel giudizio di impugnazione del decreto di chiusura del fallimento.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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