Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20019 del 11/08/2017
Cassazione civile, sez. trib., 11/08/2017, (ud. 02/05/2017, dep.11/08/2017), n. 20019
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5494/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Agi-Casa Srl, C.A.A., L.G.,
rappresentati e difesi dall’Avv. Mario Girardi, con domicilio eletto
presso quest’ultimo, in Roma, Via Francesco Saverio Nitti, n. 11,
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 512/07/11, depositata il 17 ottobre 2011.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 maggio 2017
dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Del Core Sergio, che ha concluso per l’accoglimento per
quanto di ragione.
udito l’Avv. Giancarlo Caselli che si riporta al ricorso.
udito l’Avv. Mario Girardi si riporta al controricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria provinciale di Caserta accoglieva l’impugnazione proposta da Agi-Casa Srl avverso l’avviso di accertamento per l’anno 2005, con cui l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato i redditi derivanti da sei vendite immobiliari, ritenendo illegittimo l’accertamento perchè fondato solo sul valore normale.
La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello dell’Ufficio.
L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi, cui resistono i contribuenti con controricorso, depositando altresì memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 23 bis, per aver la CTR ritenuto l’accertamento fondato sulla presunzione legale di cui alla norma citata, mentre l’Ufficio aveva proceduto sulla base di dati presuntivi estratti dalla banca dati e relativi alla cessione dei beni e alla stipula dei relativi mutui.
2. Con il secondo motivo censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione sulla valutazione degli immobili, ancorata al valore minimo OMI (e non sul valore normale) e fondata sulle incongruenze relative alla tenuta dei conti correnti bancari e del conto soci per le anticipazioni infruttifere.
3. I motivi, il cui esame può essere effettuato unitariamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
3.1. E’ ben vero che la CTR ha ritenuto non legittimo l’accertamento per essersi la pretesa rettifica dei corrispettivi di vendita degli immobili fondata esclusivamente sullo scostamento dal valore normale D.L. n. 223 del 2006, ex art. 35, comma 23 bis, mentre, come osservato da questa Corte, in relazione alla L. n. 88 del 2009, sopravvenuto art. 24, comma 5, (Legge Comunitaria 2008), è stato “ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006, sopprimendo la presunzione legale (ovviamente relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene”, sicchè la congruità della vendita resta rimessa alla valutazione del giudice, che può, in generale, “desumere l’esistenza di attività non dichiarate “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”: e ciò – deve intendersi – con effetto retroattivo, stante la ragione di adeguamento al diritto comunitario che ha spinto il legislatore nazionale del 2009 ad intervenire (cfr., anche, circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18 del 14 aprile 2010)” (in termini. Cass. n. 20429 del 2014; v. anche Cass. n. 23485 del 2016).
3.2. L’Ufficio, peraltro, si è limitato genericamente a dedurre che l’accertamento è sorto per effetto dell’esame della documentazione contabile con le risultanze delle banche dati atti pubblici, da cui sarebbero emerse incongruenze, senza in alcun modo riprodurre in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che ha codificato il principio di autosufficienza – nè il contenuto dell’avviso di accertamento, nè degli altri atti (in ispecie, del mutuo, relativo comunque solo alla prima cessione e, secondo quanto indicato dal controricorrente, per un valore nettamente inferiore all’importo determinato induttivamente) idonei a comprovare l’assunto posto a fondamento della pretesa fiscale.
La stessa deduzione di antieconomicità della gestione, in sè astrattamente idonea a giustificare l’accertamento presuntivo, è solo affermata, difettando completamente di autosufficienza.
3.3. Analoghe considerazioni valgono quanto alla determinazione del valore dei beni, risultando preso in considerazione, quale unico elemento obbiettivo, il parametro OMI, in sè insufficiente a fondare presuntivamente la rettifica del corrispettivo delle cessioni.
4. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, regolate per soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 7.000,00, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017