Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20307 del 23/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.23/08/2017),  n. 20307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15873-2016 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 88, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO

DI LORENZO, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli

avvocati ENZO BRIZZA ed ERMANNO FERRARO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, incorporante di EQUITALIA SUD

SPA, in persona del Responsabile del Contenzioso – Direzione

Regionale della Campania, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato SIMONE

STEFANELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBA AMATUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 484/49/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 25/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti EQUITALIA SUD SpA ha resistito con controricorso, a parte contribuente impugnava la sentenza della CTR della Campania, in tema di impugnativa di atto di pignoramento presso terzi, denunciando la violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, della L. n. 241 del 1990, degli artt. 99, 100,112 e 115 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 (primo motivo), in quanto la motivazione della sentenza impugnata, mancherebbe dell’esame delle censure proposte dalla contribuente in grado d’appello e delle relative richieste e deduzioni con particolare riferimento all’avvenuto disconoscimento da parte della contribuente della conformità, delle copie degli avvisi di ricevimento, agli originali, delle cartelle prodromiche agli avvisi di pagamento sottesi all’impugnato pignoramento presso terzi (circostanza disconosciuta dalla CTR), essendosi, invece, i giudici d’appello, “appiattiti” sulla motivazione dei primi giudici, senza il previo esame delle censure proposte avverso quest’ultima; con un secondo motivo di censura, la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 2712 e ss. c.c., degli artt. 214 e ss. c.p.c., dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, degli artt. 99,100,112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in quanto, erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto correttamente notificate le prodromiche cartelle e gli avvisi di pagamento ed, inoltre, avrebbero ritenuto che l’appellante neppure avesse disconosciuto la conformità dei menzionati avvisi di ricevimento delle cartelle agli originali.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il primo motivo è infondato, in quanto la motivazione della sentenza impugnata, seppur sintetica, si pone al di sopra del minimo costituzionale, non essendo nè apparente, nè perplessa e neppure contraddittoria (Cass. sez. un. n. 8053/14), avuto riguardo alle questioni sollevate dall’appellante e oggetto di dibattito processuale.

Anche il secondo motivo di censura è infondato.

Infatti, in disparte i possibili rilievi sul difetto di autosufficienza della censura, va rilevato come in riferimento al disconoscimento della sottoscrizione delle retate di notifica delle prodromiche cartelle sottese agli avvisi d’intimazione presupposti all’atto di pignoramento e in riferimento al disconoscimento della conformità delle copie delle suddette retate agli originali, tali censure appaiono tardive non risultando essere state proposte nè nel termine di cui all’art. 24, comma 2 (motivi aggiunti) nè in quello di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32; in ogni caso, l’autenticità della sottoscrizione delle relate (quand’anche prodotte in copia) è stato asseverato dall’agente notificatore, pertanto, lo strumento non era il disconoscimento della sottoscrizione ma la proposizione di apposita querela di falso, trattandosi di atto avente pubblica fede, che nella specie non è stata proposta (v. pp. 10 e 11 del ricorso), mentre, dalla sentenza della CTR risulta che non vi sia stato neppure formale disconoscimento, da parte del contribuente, della conformità delle copie delle relate agli originali, valendo in ogni caso, anche per il predetto disconoscimento, gli stessi rilievi di tardività del disconoscimento della sottoscrizione del familiare convivente “Fabozzi Nicola” (inoltre, tale disconoscimento, se fosse stato proposto avrebbe dovuto essere circostanziato e specifico e non meramente generico, come richiesto dalla Giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 12730/16, 7105/16, 7775/14, 14416/2013, 28096/09).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte contribuente a pagare a EQUITALIA SUD SpA, in persona del legale rappresentante pt, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 2.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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