Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20317 del 23/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.23/08/2017), n. 20317
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16003/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MAURO VIVALDI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2335/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI FIRENZE – SEZIONE DISTACCATA DI LIVORNO, depositata il
28/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Toscana, sezione di Livorno, relativa a un avviso di liquidazione emesso per il recupero delle agevolazioni, in materia di piccola proprietà contadina, previste dalla L. n. 604 del 1954, richieste, dal contribuente, in relazione al terreno oggetto dell’atto di compravendita rogato in data 9.6.2008, lamentando la violazione della L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente i giudici d’appello avevano ritenuto che per conservare le agevolazioni oggetto di controversia, fosse sufficiente il possesso effettivo dei requisiti prescritti della L. n. 604 citata, art. 4, anche se il richiedente, dopo aver prodotto l’attestazione provvisoria sul possesso dei requisiti richiesti, non aveva nel termine di tre anni (termine di decadenza per l’accertamento da parte dell’ufficio), prodotto il certificato definitivo attestante l’effettivo esercizio dell’attività agricola quale titolo giuridico per godere dell’agevolazione, non ritenendo, quindi, tale termine perentorio.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il ricorso è fondato.
Secondo l’insegnamento di questa Corte “In tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, il contribuente che non adempia l’obbligo di produrre all’Ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell’atto, non perde il diritto ai benefici qualora provi di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile, richiedendola tempestivamente, e che il superamento del predetto termine sia dovuto a colpa degli uffici competenti, avendo gli stessi indebitamente ritardato il rilascio della documentazione” (Cass. n. 21980/14, ord. n. 4578/16, ord. n. 2880/16, 10406/11).
Nel caso di specie, la parte contribuente aveva, in sede di stipula dell’atto notarile per l’acquisto del terreno per cui chiedeva le agevolazioni fiscali, dichiarato il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività agricola e prodotto una attestazione provvisoria rilasciata dalla competente autorità amministrativa, usufruendo già in sede di stipula dei benefici stessi, in termini di aliquota dell’imposta di registro in misura ridotta, ma nel triennio dalla registrazione, non aveva prodotto l’attestazione definitiva, come richiesto della L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 2 (richiamato dal successivo art. 5), nè aveva dimostrato la non imputabilità del ritardo, avendo solo in data 2.10.2012, allegato il certificato mancante (vedi p. 5 ricorso), essendo, tuttavia, tale termine perentorio (Cass. n. 4626/03).
Infine, va rilevato come la normativa di cui del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis, convertito nella L. n. 25 del 2010, che non prevede più l’obbligo, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, di presentazione della documentazione attestante i requisiti inerenti l’attività di coltivazione manuale del fondo e l’idoneità del terreno oggetto di compravendita alla formazione e all’arrotondamento della piccola proprietà contadina, non è applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, in quanto entrata in vigore successivamente ai fatti di causa.
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della già operata compensazione da parte delle CTR, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017