Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20439 del 28/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/08/2017, (ud. 29/03/2017, dep.28/08/2017),  n. 20439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4928-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (c.f. (OMISSIS)) in persona

del Ministro pro tempore, AGENZIA DEL DEMANIO (c.f. (OMISSIS)) in

persona del Direttore pro tempore, domiciliati ex lege in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

G.L. ((OMISSIS)), G.C. ((OMISSIS)), quali eredi

di B.M., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CICERONE,

49, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOTZIOS, rappresentate e

difese dall’avvocato FRANCESCO CALCULLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 09/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

udito l’Avvocato MONCA BASTA con delega dell’Avvocato FRANCESCO

CALCULLI difensore delle controricorrenti, che ha chiesto dichiarsi

la cessazione della materia del contendere;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’estinzione del ricorso per

cessazione della materia del contendere.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto del 27.8.2007 il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio appellavano davanti alla Corte di appello di Potenza la sentenza n. 10256/06, depositata il 13.7.2006, con la quale il Tribunale della stessa città aveva adottato le seguenti statuizioni:

a) aveva condannato B.M. al rilascio, in favore dell’Amministrazione attrice, di un terreno sito in agro di (OMISSIS), nonchè dell’immobile che insisteva su detto terreno;

b) aveva condannato l’Amministrazione attrice al pagamento, in favore di B.M., della somma di Euro 131.384,50, oltre accessori;

c) aveva condannato la B. al pagamento, in favore dell’Amministrazione, a titolo di risarcimento danni per l’illegittima occupazione dell’immobile, della somma di Euro 22.681,40, oltre accessori;

d) aveva compensato per metà le spese del giudizio, ponendo il residuo a carico dell’attrice.

Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la parte originaria convenuta, che, a sua volta, proponeva appello incidentale. La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza del 9.1.2013, ha rigettato entrambi gli appelli sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

1) la scelta del proprietario del suolo di ritenere l’opera ivi eretta da un terzo esaurisce l’intera possibilità risarcitoria concessa al primo, in quanto il vantaggio economico derivatone è assorbente rispetto all’eventuale danno subito;

2) essendo la pubblica amministrazione fin dall’inizio a conoscenza dell’esecuzione delle opere, non poteva, ai sensi dell’art. 936 c.c., comma 4, chiederne la rimozione;

3) l’amministrazione era, invece, tenuta, in base al secondo comma dell’art. 936 c.c., a pagare la relativa indennità, e ciò indipendentemente dalla prova degli esborsi per eventuali miglioramenti;

4) nessuna usucapione poteva ritenersi maturata in favore della B., atteso che, al momento della proposizione della domanda da parte della p.a., non era ancora decorso il termine ventennale per la maturazione del diritto;

5) andava riconosciuta la legittimazione passiva in capo alla B., avendo la medesima ceduto l’immobile a terzo dopo l’instaurazione del giudizio di primo grado.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio, entrambi rappresentati dall’Avvocatura dello Stato, sulla base di un unico motivo.

G.L. e G.C. (quali eredi di B.M.) si sono difese con controricorso.

In prossimità dell’udienza di discussione le contro ricorrenti hanno depositato copia di atto notarile di transazione con trasferimento immobiliare del 3.5.16 e, con memoria ex art. 378 c.p.c., del 16.3.17 hanno dato atto della cessazione della materia del contendere per sopravvenuta transazione della lite (senza passaggio in giudicato dell’impugnata sentenza di secondo grado, nè della sentenza di primo grado, entrambe superate dalla sopravvenuta transazione), chiedendo a questa Corte una pronuncia dichiarativa di tale cessazione, con compensazione della spese del giudizio di cassazione; l’Avvocatura dello Stato, a propria volta, con memoria ex art. 378 c.p.c., del 20.3.17, ha dato atto della definizione transattiva della lite e ha pur essa instato per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione della spese del giudizio di cassazione.

Dalle concordi conclusioni delle parti emerge che l’interesse di entrambe alla prosecuzione del giudizio è venuto meno, in quanto la materia del contendere è cessata per la definizione della vertenza con transazione caducatoria degli effetti delle pronunce di primo e secondo grado.

Deve quindi darsi atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità, secondo le concordi conclusioni delle parti.

Non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte delle amministrazioni ricorrenti, di una somma pari all’importo del contributo unificato, secondo il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17; infatti, come questa Corte ha recentemente chiarito con la sentenza n. 3542/17, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

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