Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20457 del 28/08/2017
Cassazione civile, sez. lav., 28/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.28/08/2017), n. 20457
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28859/2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE
TRIFIRO’, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DON
MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI ZEZZA, giusta
delega in atti;
– controricorrente –
e contro
ALI S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 527/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 15/09/2011 R.G.N. 357/2009.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza in data 15 settembre 2011 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che ha dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra P.S. e Poste Italiane s.p.a. condannando la società al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno.
che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a sei motivi, al quale ha opposto difese P.S. con controricorso.
che è stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale in data 28 settembre 2012 dal quale emerge che la controversia, successivamente al deposito del ricorso in cassazione, è stata amichevolmente definita alle condizioni nel verbale precisate.
Diritto
RITENUTO
che per conseguenza deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e le spese del giudizio devono essere compensate tenuto conto dell’evoluzione della vicenda processuale.
PQM
La Corte, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017