Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20613 del 31/08/2017
Cassazione civile, sez. II, 31/08/2017, (ud. 07/07/2017, dep.31/08/2017), n. 20613
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 12994 del 2016 proposto da:
D.R.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato Lionello
Colucci, con domicilio eletto nello studio dell’Avvocato Claudia
Giuliani in Roma, via Faleria, n. 17;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e
presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12;
– contro ricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Campobasso depositato in
data 5 novembre 2015;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7
luglio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Celentano, che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che con decreto in data 26 giugno 2015, il Giudice designato presso la Corte d’appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione proposta, ai sensi della L. n. 89 del 2001, da D.R.G.;
che il Giudice ha rilevato che la domanda di indennizzo era stata introdotta, in violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 senza che fosse stato pronunciato un provvedimento che, in maniera irrevocabile, avesse definito il procedimento presupposto, essendosi di fronte ad una sentenza della Corte di cassazione che aveva cassato la sentenza emessa nel medesimo processo presupposto con rinvio, per la prosecuzione, alla Corte d’appello;
che con decreto in data 5 novembre 2015, la Corte d’appello di Campobasso ha rigettato l’opposizione dell’interessato, confermando il provvedimento di inammissibilità;
che la Corte territoriale ha rilevato che, per effetto delle innovazioni apportate dalla L. n. 134 del 2012, non è più data la possibilità di esperire la procedura di equo indennizzo mentre il procedimento presupposto è ancora in corso;
che la Corte di Campobasso ha sottolineato inoltre che nella specie il processo presupposto non si era definitivamente concluso, atteso che il rinvio della Corte di cassazione al giudice di merito determinava la prosecuzione del processo originario;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il D.R. ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 maggio 2016, sulla base di un motivo;
che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso;
che il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato che con l’unico mezzo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 sostenendo che, ai fini della proponibilità della domanda di equa riparazione, la sentenza della Corte di cassazione, ancorchè di annullamento con rinvio, debba essere considerata come il provvedimento definitivo che conclude il processo presupposto: la sentenza della Corte di cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, avendo statuito nel merito della controversia ed essendo per sua natura non impugnabile e comunque non modificabile dal giudice del rinvio, avrebbe tutti i requisiti richiesti affinchè dalla sua emissione decorra il termine semestrale per la proposizione del ricorso ai sensi della L. n. 89 del 2001;
che il motivo di ricorso riguarda la sorte della domanda di equa riparazione proposta nella pendenza della lite, prima che il giudizio presupposto sia stato definito con decisione divenuta irrevocabile;
che questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 26402 del 20 dicembre 2016 della 6-2 Sezione civile e con altre ordinanze di identico tenore, ha già sollevato, in riferimento agli artt. 3,24,111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli art. 6 e 13 della CEDU, la questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 4come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. d), conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, nella parte in cui, subordinando la proponibilità della domanda di equa riparazione, secondo l’interpretazione costituente diritto vivente, al passaggio in giudicato del provvedimento che ha definito il processo presupposto, implica la definitiva inammissibilità della stessa ove erroneamente proposta durante la pendenza di quest’ultimo;
che in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità, occorre rinviare la causa a nuovo ruolo.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 7 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017