Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20669 del 31/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2017, (ud. 12/06/2017, dep.31/08/2017), n. 20669
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
L.S. e T.R., elettivamente domiciliati in
Roma viale Bruno Buozzi 36, presso l’avv. Carlo Martuccelli che li
rappresenta e difende, per mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di:
Fallimento (OMISSIS) s.a.s.;
– intimato –
Per la correzione degli errori materiali contenuti nella ordinanza n.
20119/16 della Corte di Cassazione, emessa il 9 maggio 2016 e
depositata il 7 ottobre 2016, n. R.G. 23400/14;
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che nell’ordinanza n. 20119/16, citata in epigrafe, di questa Corte è stata indicata per mero errore materiale come autorità giudiziaria che ha emanato il decreto oggetto dell’impugnazione per cassazione la Corte di appello di Napoli anzichè il Tribunale di Napoli sezione fallimentare;
ritenuto che tale errore può essere corretto con il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c..
PQM
La Corte dispone la sostituzione delle parole “Corte di appello di Napoli” con “Tribunale di Napoli, sezione fallimentare” nella epigrafe, nel punto 11 della motivazione e nel dispositivo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017