Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20686 del 01/09/2017
Cassazione civile, sez. lav., 01/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.01/09/2017), n. 20686
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20826-2011 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato ROMA, VIA CESARE BECCARIA 2, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato difeso dagli
Avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega n atti;
– ricorrente –
contro
Q.J.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 774/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 01/09/2010 R.G.N. 1223/2008;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 1.9.2010, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dall’INPS avverso la pronuncia di prime cure che aveva ritenuto solo parzialmente ripetibili le somme richieste dall’ente a J.Q.; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, affidandosi ad un unico motivo di censura con cui ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata ex artt. 334 e 436 c.p.c. per avere la Corte di merito dichiarato inammissibile l’appello incidentale a seguito di rinuncia dell’appellante all’appello principale;
che J.Q. non ha svolto in questa sede attività difensiva; che il Pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che questa Corte, componendo il contrasto insorto nell’ambito della giurisprudenza di legittimità circa la sorte dell’impugnazione incidentale in caso di rinuncia all’impugnazione principale, ha ormai consolidato il principio secondo cui la disposizione dell’art. 334 c.p.c., comma 2, a norma della quale, ove l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia, non trova applicazione nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione principale, non avendo la parte destinataria della rinuncia alcun potere di opporsi all’iniziativa dell’avversario e implicando l’assimilazione di tale ipotesi a quelle dell’inammissibilità e dell’improcedibilità dell’impugnazione principale la conclusione aberrante di rimettere l’esito dell’impugnazione incidentale tardiva all’esclusiva volontà dell’impugnante principale (Cass. S.U. n. 8925 del 2011);
che, non essendosi la Corte di merito attenuta a tale principio di diritto, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso dell’INPS, va cassata e la causa rinviata per l’esame del merito dell’impugnazione incidentale alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 27 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2017