Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20694 del 01/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 01/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.01/09/2017), n. 20694
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCODITTI ENRICO – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16037-2016 proposto da:
G.A., G.W., elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati
e difesi dall’avvocato AUGUSTO MANNI;
– ricorrenti –
contro
GENERALI ITALIA SPA, M.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3042/2015 del TRIBUNALE di VELLETRI,
depositata il 22/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PELLECCHIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2010 W. e G.A. convennero in giudizio M.M. e l’Ina Assitalia per sentire accertare e dichiarare la responsabilità del M. in ordine alla causazione del sinistro stradale del (OMISSIS) e conseguentemente ottenere condanna solidale dei convenuti per tutti i danni patiti dagli attori e specificatamente il risarcimento dei danni materiali in favore di G.A. e risarcimento da lesioni in favore di G.W..
Il giudice di pace di Albano Laziale con sentenza 468/2013 rigettò la domanda formulata da G.A. e accolse quella di G.W. condannando i convenuti in solido al pagamento di Euro 3600 oltre interessi.
2. Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 3042/2015 ha confermato la sentenza impugnata.
3. Avverso tale pronunzia W. e G.A. propongono ricorso in Cassazione con un unico motivo.
3.1. Gli intimati non svolgono attività difensiva.
4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio di non condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.
6.1. Con il primo ed unico motivo i ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 342 c.p.c., e degli artt. 112 e 132c.p.c., nonchè dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Nullità della sentenza per avere il giudice del gravame ritenuto che l’appello violasse le prescrizioni ivi poste, malgrado l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della impugnazione consentissero di percepire con esattezza il contenuto delle censure e la loro rilevanza, con riferimento alle statuizioni adottate dal giudice di primo grado (pronuncia di inammissibilità dell’appello per difetto del progetto alternativo di decisione).
Il motivo è fondato.
Infatti esaminando il contenuto del ricorso in appello, si rileva che nell’ambito dell’esposizione in diritto, i ricorrenti richiamavano i passaggi della sentenza gravata, laddove il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda dei ricorrenti sia in merito al risarcimento del danno materiale, sia al risarcimento del danno morale, contestandone con argomentazioni specifiche e propositive, le affermazione svolte.
Non risulta pertanto coerente con il contenuto del ricorso l’affermazione del Tribunale laddove ha ritenuto che l’atto di appello fosse privo della parte c.d. costruens. Tale constatazione è, ad avviso del Collegio, priva di fondamento, considerato che il ricorso in appello è stato correttamente strutturato, in relazione a ciascuna delle censure – attinenti la ricostruzione del fatto e/o la violazione di norme di diritto – sviluppate dall’impugnazione, mediante l’indicazione testuale riassuntiva del contenuto delle parti della motivazione che si sono ritenute erronee, cui ha fatto seguito l’indicazione analitica delle ragioni poste a fondamento delle critiche svolte dall’appellante e della loro rilevanza al fine di confutare la soluzione censurata.
6. Le esposte considerazioni determinano raccoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Velletri, in diversa composizione, che dovrà fare applicazione dei principi sopra affermati e considerare l’appello ammissibili nonchè provvedere sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
PQM
la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata come in motivazione rinvia al Tribunale di Velletri, in diversa composizione, anche per le spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2017