Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7178 del 06/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7178 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ROTARU TUDOREL ELVIS N. IL 04/11/1984
avverso la sentenza n. 165/2012 TRIBUNALE di PORDENONE, del
15/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 06/11/2012
Considerato che:
Rotaru Tudorel Elvis ricorre avverso la sentenza, in data 15
febbraio 2012, del Tribunale di Pordenone, con cui gli è stata applicata,
sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., per il reato di
furto aggravato, la pena conncordata e chiedendone l’annullamento, si
duole che non non sia stata dichiarata rilevata la nullità di cui
all’art. 34 c.p.p. e applicati i principi di cui all’art. 129 c.p.p.
dell’imputato e la stessa determinazione della pena da applicare sono
rimessi alla valutazione che ne fanno le parti, mentre al giudice è
riservato solo il compito di valutare la congruità della pena concordata,
e, quanto al suo apprezzamento del merito dell’azione penale, resta solo
lo spazio rappresentato dalla generale previsione dell’art. 129 del
suddetto codice, che impone l’immediato proscioglimento quando ricorrono
evidenti cause di non punibilità; né all’imputato è più consentito
dolersi di circostanze non prospettate in sede di patteggiamento.( Conf.:
Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071; sez. E”, 14.9.90,
Lofti Ben, 185715); nel caso in esame peraltro la dedotta nullità è
prospettata in modo assolutamente generico.
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalle citate massime, che
il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
peraltro nella sentenza risulta verificata la insussistenza di elementi
che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.;
Ne consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p.,
la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento,
favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
di
colpa
emergenti
dal
ricorso,
si
determina
in
considerati i profili
equitativamente
in
Euro
1500;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma,
ovembre 2012
Nel caso del c.d. patteggiamento, il giudizio sulla responsabilità