Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20725 del 04/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 04/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.04/09/2017),  n. 20725

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – rel. Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.A. e (OMISSIS) srl, rappresentati e difesi dall’avv. Luca

Parrella, come da mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Fallimento (OMISSIS) srl, domiciliato in Roma, piazza Mazzini 27,

presso l’avv. Francesco Maineti, che lo rappresenta e difende con

l’avv. prof. Stefano Ambrosini, come da mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 114/2013 della Corte d’appello di Napoli,

depositata il 27 settembre 2013.

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Nappi Aniello.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.A. e (OMISSIS) srl impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli che ne ha rigettato il reclamo proposto avverso la dichiarazione di fallimento della società, pronunciata in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità di una domanda di concordato preventivo con riserva presentata senza previa deliberazione a norma della L.Fall. art. 152, del pur unico amministratore.

Propongono tre motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso il fallimento. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che i giudici del merito abbiano erroneamente ritenuto necessaria la previa delibera degli amministratori della società di capitali già al momento della presentazione della domanda di concordato con riserva, anzichè solo al momento della presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui alla L.Fall., art. 161, commi 2 e 3. Rilevano come per invalidare l’interpretazione posta a fondamento della decisione impugnata risulti decisivo il testo della L.Fall., art. 152, comma 2, che richiede la deliberazione degli amministratori delle società di capitali per “la proposta e le condizioni del concordato”.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che i giudici del merito abbiano erroneamente escluso l’applicabilità, anche alla delibera L.Fall., ex art. 152, della L.Fall., art. 162, comma 1, nella parte in cui prevede che il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.

Con il terzo motivo infine i ricorrenti lamentano che i giudici del merito abbiano erroneamente escluso l’applicabilità dell’art. 182 c.p.c., comma 2, laddove prevede che il giudice assegni un termine alla parte per sanare eventuali difetti di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione.

2. Il primo motivo del ricorso è fondato e assorbente.

Sulla questione posta dal primo motivo si riscontra in realtà un contrasto sia in dottrina sia nella giurisprudenza di merito.

Si discute se il rispetto delle formalità previste dalla L.Fall., art. 152, (assunzione della decisione da parte dell’organo competente, verbalizzazione notarile e pubblicità) sia necessario anche ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva. E come si è rilevato in dottrina, le risposte astrattamente possibili sono quattro: a) le formalità devono essere rispettate solo al momento della presentazione della domanda “con riserva”; b) le formalità devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta; c) le formalità sono richieste in entrambi i momenti; d) le formalità sono richieste in uno dei due momenti e, quindi, al momento della presentazione della domanda “con riserva” o al momento del suo successivo completamento.

Tuttavia, secondo una recente decisione di questa corte, “ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui alla L.Fall., art. 161, comma 6, è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore”, attesa “la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva, e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice” (Cass., sez. 1, 12/1/2017, n. 598).

Ne consegue che, se la domanda di concordato con riserva può essere sottoscritta anche dal solo difensore munito di procura rilasciata dal legale rappresentante della società, le formalità prescritte dalla L.Fall., art. 152, devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo e il terzo.

PQM

 

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

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