Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20750 del 04/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/09/2017, (ud. 15/06/2017, dep.04/09/2017),  n. 20750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 19626-2016 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FRANCESCO DELL’ANNO 10, presso lo studio dell’avvocato GIULIA TOTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO VECCHIONE;

– ricorrente –

contro

MI.NO.TER SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 31, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO ASTONE, che la rappresenta e difende;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

NAPOLI, depositata il 22/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che chiede visti

gli artt. 42 c.p.c. e segg., che la Corte di Cassazione, in camera

di consiglio, rigetti il ricorso per regolamento di competenza

indicato in premessa.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

esaminato:

il ricorso per regolamento necessario di competenza proposto da A.F., avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli Nord in data 22.6.2016 nella causa tra il ricorrente e Mi.no.ter. s.p.a., con la quale il tribunale adito dichiarava la litispendenza tra il giudizio incardinato dinanzi a sè e altro, precedente giudizio, concernente l’impugnazione di un lodo arbitrale pervenuto, a seguito di rinvio della Corte di cassazione, alla Corte d’Appello di Napoli per un nuovo esame delle questioni proposte da Minoter con l’impugnazione del lodo;

rilevato:

– che non osta alla proponibilità del regolamento di competenza la pendenza dei due giudizi in differenti gradi, sulla base del principio di diritto enunciato da S.U. n. 27846 del 2013, secondo il quale “A norma dell’art. 39 c.p.c., comma 1, qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell’impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 337 c.p.c., comma 2, a ciò ostando l’identità delle domande formulate nei due diversi giudizi”;

– che con il ricorso si assume l’assenza del presupposto di base per la declaratoria di litispendenza, ovvero l’identità dei due giudizi, in quanto nel primo l’A. avrebbe fatto valere il suo diritto a percepire dalla società M. il compenso per l’attività svolta in relazione all’acquisizione degli immobili menzionati nel contratto sottoscritto tra le parti, mentre con il secondo giudizio avrebbe fatto valere il suo diritto ad ottenere anche il corrispettivo relativo all’attività di mandatario svolta in relazione all’acquisizione, da parte della società, di numerosi altri terreni, non menzionati negli atti della prima causa e non facenti parte del contratto tra le parti, e quindi, nella ricostruzione del ricorrente, l’oggetto del secondo giudizio sarebbe più ampio del primo e con esso non coincidente;

– che il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della declaratoria di litispendenza in quanto dall’esame degli atti ha riscontrato la coincidenza tra la domanda dell’A. proposta nel primo giudizio, avente ad oggetto l’impugnazione di un lodo arbitrale tra le parti, e quella proposta nel secondo giudizio, in quanto aventi ad oggetto entrambe la totalità dei compensi che l’A. assume di aver diritto a percepire dalla società M.;

– che, inoltre, il P.G. sottolinea che con il giudizio di rinvio è stata devoluta alla corte d’appello la cognizione su tutti i compensi dovuti da M. ad A., in virtù dell’appello incidentale da questi proposto, non condizionato, contrariamente a quanto afferma il ricorrente;

– che la società Minoter nella propria memoria difensiva deduce in primo luogo la carenza di autosufficienza del ricorso avversario, che omette di indicare, riportandole nella loro interezza, le domande proposte nel giudizio arbitrale e le conclusioni tratte nel secondo giudizio in modo da non renderle agevolmente confrontabili, e rende pertanto impossibile, senza una lettura degli atti, verificare la sussistenza o meno nel caso di specie della litispendenza.

Ciò detto, il ricorso non soddisfa pienamente il requisito della autosufficienza, perchè compie un richiamo selettivo delle domande proposte e della conclusioni svolte nei due giudizi che renderebbe problematica la verifica della litispendenza senza una attenta verifica degli atti – consentita ed anzi doverosa in questo caso da parte della Corte, che è giudice della competenza.

Esaminato il fascicolo, l’assunto su cui si fonda il ricorso non risulta corrispondere alla effettiva situazione processuale, il che porta a confermare la statuizione del tribunale, giudice adito successivamente: – oggetto della clausola arbitrale era dirimere le controversie relative al contratto tra le parti, che consisteva nel conferimento di un incarico ad acquistare relativo a determinati terreni;

– nella domanda proposta dal ricorrente dinanzi al collegio arbitrale, e come tale oggetto del giudizio in corso dinanzi alla corte d’appello, l’ A. ha chiesto che gli fosse riconosciuto il compenso in ordine ad una serie di operazioni di vendita, non limitate a quelle indicate nel contratto originario, ma anche differenti, indicate con il numero degli atti notarili dei vari rogiti, corrispondenti con quanto chiesto in citazione dinanzi al Tribunale di Napoli Nord;

– le domande sono state prese in considerazione dall’arbitro;

– lo stesso A. aveva proposto appello incidentale contro il lodo arbitrale, chiedendo che gli fosse riconosciuto il compenso per tutta l’attività svolta, a vantaggio di Minoter, e non soltanto di quella originariamente inclusa nel contratto iniziale denominato di promessa del fatto del terzo;

– deve escludersi che l’impugnazione proposta possa essere ritenuta come condizionata, coprendo essa l’intera attività svolta, attività in relazione alla quale è stata azionata la domanda in sede arbitrale;

– correttamente il giudice successivamente adito ha dichiarato la litispendenza, essendo state riproposte dinanzi a lui le domande già oggetto del primo giudizio.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di lite sostenute dalla controricorrente e le liquida in complessivi Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

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