Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20766 del 05/09/2017
Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.05/09/2017), n. 20766
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30003-2011 proposto da:
L.S.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato DARIO
CASTRICHELLA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI
CALIULO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1511/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 16/03/2011 R.G.N. 1502/2008.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che:
1. La Corte d’appello di Roma, affermata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di L.s.D. volta ad ottenere la restituzione delle trattenute fiscali operate dall’Inps sui ratei di pensione di reversibilità, visto l’art. 353 c.p.c., ha rimesso la causa davanti al giudice di primo grado per la decisione disponendo la compensazione delle spese del doppio grado.
2. Ricorre in cassazione la ricorrente L.S. lamentando la violazione degli artt 91 e 92 c.p.c. e art. 24 Cost., in relazione alla pronuncia di compensazione delle spese disposta dalla Corte. Resiste l’Inps.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
3. La ricorrente, residente in Argentina, lamentava, con il ricorso al Tribunale,che in base alla convenzione I.A. le pensioni erogate erano soggette a tassazione solo nel paese di residenza del pensionato e che, pertanto, illegittimamente l’Inps aveva operato le ritenute fiscali per Euro 826,71 che, pertanto, le dovevano essere rimborsate.
La Corte d’appello, in riforma della sentenza del Tribunale, ha ritenuto sussistere la giurisdizione del G.O. e non già del giudice tributario ed ha richiamato, a conferma della sua decisione, la sentenza della SU n 15031/2009 che, a definizione di un contrasto, aveva affermato la giurisdizione del GO. La Corte territoriale ha poi disposto la compensazione delle spese di causa in ragione dei contrasti giurisprudenziali sull’argomento.
4. La censura della ricorrente circa le spese è infondata tenuto conto del testo degli artt. 91 e 92 c.p.c., applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio iniziato in Tribunale in data antecedente al 4/7/2009, ma successivamente alla modifica introdotta ad opera della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, (applicabile, per effetto della proroga, disposta dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 – quater, convertito, con modif., nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, del termine inizialmente fissato al 1 gennaio 2006, ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1 marzo 2006) che ha introdotto la previsione dell’obbligo di esplicitazione dei “giusti motivi” sui quali si fonda la compensazione delle spese.
Nella fattispecie il giudice di merito ha, infatti, esposto le ragioni della decisione della compensazione effettuando una valutazione discrezionale, non arbitraria,ma fondata sul rilievo dell’affermarsi,solo in epoca recente, della giurisdizione del giudice ordinario. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione delle norme citate che avrebbe potuto ravvisarsi solo nel caso di condanna della parte non soccombente.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con condanna della ricorrente soccombente a pagare le spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per compensi professionali,oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 27 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2017