Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20882 del 06/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.06/09/2017), n. 20882
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4519-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4246/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI ROMA – SEZIONE DISTACCATA DI LATINA, depositata il
17/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 4246/39/2015, depositata il 17 luglio 2015, non notificata, la CTR del Lazio – sezione staccata di Latina – ha rigettato l’appello proposto dalla locale Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate nei confronti del dott. S.C., avverso la sentenza di primo grado della CTP di Latina, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che il professionista aveva presentato per l’Irap versata negli anni dal 2006 al 2008.
Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
L’intimato non ha svolto difese.
Con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione in relazione alla natura dell’attività svolta quale professione intellettuale, senza dar rilievo alla circostanza dell’impiego non occasionale di un’unità di personale dipendente con mansioni di segretaria.
Risultando il dispositivo della decisione impugnata conforme a diritto, ne va corretta tuttavia, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., la motivazione, atteso che, non essendo in fatto controverso tra le parti che il contribuente abbia occupato alle proprie dipendenze una sola segretaria part – time, il giudice di merito sarebbe dovuto pervenire all’esclusione dell’esistenza del presupposto impositivo del tributo in oggetto, dando atto di tale circostanza fattuale e non sulla base di un’aprioristica negazione del requisito dell’autonoma organizzazione in ragione della natura dell’attività svolta.
Trova, infatti, nella fattispecie in esame, il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), cui si è uniformata la successiva giurisprudenza, secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.
Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, che si pone in contrasto con detto indirizzo, va pertanto rigettato.
Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto difese.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
Rigetta il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017