Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20866 del 06/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.06/09/2017), n. 20866
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17129-2016 proposto da:
L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTA
BATELLI;
– ricorrenti –
contro
G.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 858/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata l’08/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/07/2017 dal Consigliere Relatore Dott. BARRECA GIUSEPPINA
LUCIANA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
CHE:
il ricorso è proposto da L.G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, pubblicata in data 8 maggio 2015;
l’intimato G.A. non si difende;
ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
il decreto è stato notificato come per legge;
parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
il ricorso risulta spedito per le notificazioni a mezzo posta in data 23 giugno 2016;
la sentenza impugnata è stata pubblicata l’8 maggio 2015; la L. n. 742 del 1969, art. 1, è stato modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162;
il terzo comma del citato art. 16 dispone che la modifica di cui al comma 1, apportata alla L. n. 742 del 1969, art. 1, quanto alla durata del periodo di sospensione feriale attualmente decorrente dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno- acquista efficacia a decorrere dall’anno 2015;
conseguentemente, alla data 23 giugno 2016, data di spedizione del presente ricorso, era decorso il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dall’8 maggio 2015, data di pubblicazione della sentenza, anche tenendo conto del periodo di sospensione feriale, atteso che questo nell’anno 2016 è stato di trentuno giorni;
i rilievi svolti dal ricorrente nella memoria depositata non colgono nel segno poichè non è qui in discussione l’applicabilità del termine c.d. lungo di un anno, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., nel testo vigente prima della modifica apportata con la L. n. 69 del 2009, su cui il ricorrente si intrattiene al punto n. 1;
quanto invece alle considerazioni svolte al punto n. 2), basate sulla considerazione che il D.L. n. 132 del 2014 non contiene alcuna norma transitoria circa l’applicabilità del termine di sospensione ridotto a trentuno giorni, è sufficiente ribadire quanto detto sopra a proposito dell’art. dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162; quest’ultima è norma di diritto transitorio, che, contrariamente a quanto assume la parte ricorrente, dispone l’immediata applicabilità della disciplina prevista dal primo comma dello stesso art. 16 con decorrenza dall’anno 2015, a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione peraltro del principio tempus regit actum;
il ricorso va perciò dichiarato inammissibile;
non vi è luogo a provvedere sulle spese perchè l’intimato non si è difeso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 6 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017