Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20807 del 06/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 06/09/2017, (ud. 10/07/2017, dep.06/09/2017),  n. 20807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4894/10, proposto da:

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– ricorrente –

contro

Vivai Canavesani, cooperativa a r.l., in persona del legale rappres.

p.t., elett.te domic. in Roma, alla via Crescenzio n. 91, presso

l’avv. Claudio Lucisano, che la rappresenta e difende unitamente

agli avv.ti Natale Mangano e Umberto Giardini, con procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Ctr del Piemonte, n. 10/1/09, depositata il

3/2/2009;

udita la relazione del consigliere dott. Rosario Caiazzo, nella

camera di consiglio del 10 luglio 2017.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Vivai Canavesani, coop. a r.l., propose ricorso avverso tre atti di contestazione iva e tre avvisi d’accertamento per irpeg, irap e iva, emessi sulla scorta di p.v.c. della G.d.f. ifondato su una verifica condotta nei confronti del consorzio Manital, di cui la ricorrente era consorziata.

L’ufficio contestò alla cooperativa l’omessa fatturazione per i rapporti commerciali intercorsi con i1 consorzio, nonchè l’omessa regolarizzazione e fa dichiarazione infedele, rilevando in particolare che: la cooperativa ricorrente avrebbe dovuto fatturare in proporzione alla partecipazione il ribaltamento dei proventi delle commesse conseguite dal consorzio ed emettere autofattura per il ribaltamento dei costi specifici delle commesse, indipendentemente dalle commesse realmente effettuate; tale operatività era fondata sul fatto che il consorzio agiva come mandatario senza rappresentanza, operando delle compensazioni.

La Ctp, con sei distinte sentenze, accolse i ricorsi ritenendo non provate le violazioni di omessa fatturazione di operazioni attive e omessa regolarizzazione di operazioni passive, in quanto la cooperativa aveva eseguito commesse regolarmente fatturate, mentre non avrebbe dovuto emettere fatture in ordine agli importi maggiorati dal consorzio e conseguente autofattura, pro-quota, per il ribaltamento dei proventi delle commesse in proporzione alla quota consortile.

L’Agenzia propose appello avverso le suddette sentenze.

La Ctr, disposta la riunione delle cause, e ritenuta preliminarmente la legittimità degli avvisi impugnati, essendo da escludere la carenza di motivazione, respinse gli appelli, confermando la motivazione in ordine all’illegittimo ribaltamento sulla società consorziata in proporzione alla quota sottoscritta, a prescindere dalle specifiche commesse cui aveva partecipato, osservando altresì che il consorzio deliberato di ribaltare sulle consorziate i costi generali.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo, con cui ha denunziato la violazione degli artt. 1706 e 1719 c.c., art. 1720 c.c., comma 1, artt. 1709,2602,2615ter, 1241 e 1705, c.c., nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 37bis, comma 1, art. 53 Cost., D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 1.

Il relativo quesito di diritto riguarda l’obbligo di fatturazione per le operazioni imponibili per cui sia avvenuta compensazione tra una parte dei corrispettivi attribuiti al consorzio-mandatario dal committente e che al mandante devono essere integralmente ribaltati dal consorzio-mandatario.

Resiste il contribuente con controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente si duole del fatto che attraverso la compensazione dei costi di gestione tra consorzio e consorziate, nell’ambito di partite tra dare e avere tra le parti, sarebbe stata realizzata un’evasione d’imposte, muovendo dal presupposto che le fatture e le autofatture citate dovessero riguardare i proventi e i costi spettanti pro-quota alla impresa consorziata, criticando così la motivazione della Ctr, che ha escluso che il consorzio avesse ricevuto fatture dalla consorziata Manitalidea s.p.a., poichè quest’ultima non aveva eseguito lavori nell’ambito di commesse affidate al consorzio.

Va premesso che la società consortile può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro ed è questione di merito accertare i rapporti tra la società stessa e i consorziati nell’assegnazione dei lavori o servizi per stabilire la necessità del “ribaltamento” integrale o parziale di costi e ricavi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; in caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, il consorziato ha l’onere di provare – nel rispetto dei principi di certezza, effettività, inerenza e competenza – che la differenza stessa non integri suoi ricavi occulti ovvero che essa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo (SS.UU., n. 12190/16).

Il ricorso non è autosufficiente.

La ricorrente non ha indicato le spese, specifiche e generali, che avrebbero dovuto essere ribaltate sulla consorziata cooperativa, limitandosi ad enunciare genericamente il funzionamento astratto del consorzio, secondo la normativa civilistica e fiscale.

Al riguardo, l’Agenzia ha distinto il caso delle commesse eseguite dalle società consorziate da quello delle commesse eseguite dal consorzio senza però indicare le commesse effettivamente eseguite e per le quali era esigibile l’obbligo di ribaltare i costi.

Nella fattispecie, dagli atti emerge che la controricorrente non partecipò a commesse affidate al consorzio; circa i costi generali, l’Agenzia avrebbe dovuto indicarli, anche al fine di verificarne l’effettiva utilità per il consorzio, quale presupposto per l’esigibilità del ribaltamento pro-quota.

Peraltro, nel ricorso non è stato trascritto il contenuto degli avvisi d’accertamento da cui evincere la natura e l’ammontare dei costi imputabili al consorzio.

Tenuto conto delle oscillazioni della giurisprudenza in ordine ai rapporti tra consorzio e imprese consorziate, le spese dei vari gradi di giudizio sono da compensare.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensando le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA