Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20838 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/09/2017, (ud. 26/04/2017, dep.06/09/2017),  n. 20838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CORTESI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19855/2013 R.G. proposto da:

C.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Gian Paolo

SARDOS ALBERTINI, dall’Avv. Lucio Filippo LONGO e dall’Avv. Paola

CHECCHINATO, con domicilio eletto presso lo studio dei primi due in

Roma, piazza della Marina, n. 1;

– ricorrente –

contro

P.G.F. o G., rappresentato e difeso dall’Avv.

Riccardo RAVIGNANI e dall’Avv. Mario CONTALDI, con domicilio eletto

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Pierluigi da

Palestrina, n. 63;

MONASTERO (OMISSIS), ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difesa Giuseppe DE ROSA ed elettivamente domiciliato in Roma, via di

S. Agatone Papa, n. 50;

– controricorrenti –

nonchè contro

P.R.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1-5=7/2012,

depositata in data 12.3.2012, notificata il 30.5.2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.4.2017 dal

Consigliere Relatore Dott. CORTESI Francesco.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

– con citazione notificata il 18.11.2002, C.M. -premesso che con preliminare intervenuto il 19.3.1996 fra il proprio fratello C.L. e P.G., rappresentante dell’ente eccelesiastico Monastero (OMISSIS), il primo si era obbligato ad acquistare per sè o per persona da nominare un fondo agricolo denominato “(OMISSIS)” sito nel comune di (OMISSIS), successivamente indicando esso attore come destinatario degli effetti dell’atto con nomina accettata mediante comunicazione del 21.3.1996- espose di aver versato il corrispettivo per l’acquisto e che l’ente promittente alienante si era rifiutato di procedere alla stipula dell’atto pubblico, e convenne pertanto detto ente ed il P. innanzi al Tribunale di Rovigo onde ottenere sentenza dichiarativa degli effetti del contratto non concluso nei confronti del primo ovvero, in subordine, del secondo;

– si costituì il Monastero deducendo la propria estraneità alla vicenda ed assumendo che P.G. aveva disposto di un bene non proprio, con spendita del nome non autorizzata; rilevò infatti che proprio il P. era, all’epoca, in trattative con esso ente per l’acquisto del terreno, in relazione al quale aveva poi concluso un preliminare d’acquisto verso la fine del 1997, omettendo di addivenire alla successiva stipula del definitivo e di dar corso alla nomina dell’eventuale terzo nei cui confronti il contratto avrebbe dovuto produrre i suoi effetti; concluse dunque per il rigetto della domanda e spiegò riconvenzionale onde ottenere nei confronti di P.G. sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso, previa condanna del medesimo al saldo del corrispettivo pattuito, con gli accessori di legge;

– si costituì a sua volta P.G. ribadendo la validità del contratto preliminare concluso il 19.3.1996, che riguardava tre distinti terreni originariamente facenti parte di un unico fondo, ed assumendo che il contratto definitivo relativo all’ultimo di essi, per la quale C.M. aveva agito, non si era mai perfezionato perchè lo stipulante C.L. non aveva mai indicato il nome del terzo nominato, accampando ragioni ostative identificate nella sussistenza della prelazione di alcuni confinanti; espose in particolare, con riguardo a tale ultima questione, che per risolverla lo stipulante aveva concluso un contratto di affitto agrario con il proprio figlio Vincenzo, del quale dedusse la natura simulata; concluse pertanto perchè fosse dichiarato il difetto di legittimazione di C.M., estraneo agli accordi intervenuti;

– intervenne poi in causa P.R. dichiarando di essere stato nominato acquirente del bene dal convenuto G. P., alle cui difese pertanto si associò chiedendo che si procedesse al trasferimento del fondo in suo favore;

– con sentenza non definitiva del 2.12.2005, il tribunale dichiarò inammissibile la domanda di simulazione, rigettò la domanda avanzata da P.R. per tardività della electio amici e rimise la causa in istruttoria; quindi, con successiva

sentenza definitiva del 12.12.2008 il tribunale accolse la domanda proposta da C.M. nei confronti del Monastero, ordinando la trascrizione della sentenza che disponeva l’acquisto del terreno in favore del primo e regolando di conseguenza le spese di causa;

– detta pronunzia fu oggetto di separati appelli da parte di G. e P.R., da un lato, e del Monastero dall’altro; C.M. resistette ad entrambe le impugnazioni;

– riunite le cause, la Corte d’Appello di Venezia accolse l’appello proposto dai P.;

– in tal senso rilevò anzitutto che la nomina di C.M. quale destinatario degli effetti del preliminare del 19.3.1996 non poteva ritenersi efficace in quanto non comunicata per iscritto all’altra parte contraente, essendo irrilevanti sia la dichiarazione di avvenuta comunicazione resa al riguardo dal teste C.L., peraltro incapace a testimoniare in quanto portatore di un interesse diretto in giudizio, sia il fatto che C.M. fosse stato medio tempore immesso nel possesso del fondo o ne avesse versato per intero il corrispettivo, non potendosi provare per facta concludentia un negozio- la comunicazione della nomina di terzo- per il quale è prevista la forma per iscritto;

– in ogni caso, la corte osservò che il citato preliminare, nel quale il P. aveva espressamente dichiarato che il terreno apparteneva al Monastero, doveva qualificarsi come promessa di vendita di cosa altrui, sicchè non poteva ritenersi sussistente alcuna ratifica dell’operato dello stipulante da parte dell’ente proprietario- che non ne era rappresentato – nè poteva predicarsi l’azionabilità dell’esecuzione forzata nei confronti del medesimo stipulante, proprio in quanto non proprietario;

– conseguentemente ritenuta l’inefficacia del primo contratto preliminare e perciò ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda, la corte d’appello accolse anche il gravame del Monastero nella parte in cui esso era volto alla pronunzia di sentenza ex art. 2932 c.c., nei confronti di P.G., alla quale quest’ultimo aveva aderito in appello, disponendo per il saldo del corrispettivo maggiorato degli interessi e regolando le spese in base al principio di soccombenza;

– avverso tale sentenza C.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; P.G. ed il Monastero (OMISSIS) hanno depositato controricorso mentre P.R. non ha svolto difese; il ricorrente ed il controricorrente hanno depositato memorie integrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

– va preliminarmente ritenuta la tempestività del ricorso, quantunque notificato fra il 2 ed il 4.8.2013 in relazione a sentenza notificata il 30.5.2012, poichè il Comune di residenza del ricorrente rientra fra quelli interessati dal sisma del 20.5.2012 e può pertanto usufruire della sospensione del decorso dei termini processuali fino al 30.6.2013 per effetto del D.L. n. 174 del 2012, art. 11, comma 13 – quater, convertito con modifiche nella L. n. 213 del 2012;

– con il primo motivo il ricorrente denunzia nullità della sentenza, violazione degli artt. 166,167 e 183 c.p.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, assumendo che la corte d’appello avrebbe disposto l’ordine di cancellazione della trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare da lui formulata in primo grado in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata al riguardo da P.G. soltanto con la memoria autorizzata ex art. 183 c.p.c., e dunque tardivamente;

– con il secondo motivo denunzia poi violazione degli artt. 1402,1403 e 1404 c.c. nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia assumendo che erroneamente la corte d’appello avrebbe ritenuto necessaria la forma scritta per la comunicazione della nomina del terzo, trattandosi invece di atto a forma libera produttivo di effetti nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario;

– con il terzo motivo denunzia infine omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, dolendosi del fatto che la corte d’appello abbia omesso di riconsiderare la fattispecie alla luce dell’istituto della cd. rappresentanza apparente, in relazione alla circostanza – pacifica – secondo cui egli aveva versato interamente il corrispettivo e comunicato tale versamento alla legale rappresentante del Monastero con contestuale richiesta di indicazione di un incaricato per la stipula del definitivo, venendo successivamente immesso nel possesso del fondo;

– doverosamente riassunti, come innanzi, i motivi del ricorso, la Corte deve preliminarmente esaminarne la procedibilità; va infatti rilevato che in atti non risulta prodotta, come da apposita attestazione della Cancelleria, la copia notificata della sentenza impugnata;

– al riguardo, va richiamato il noto principio già affermato da questa Corte (e, comunque, applicabile nella fattispecie in assenza di ogni altra allegazione), secondo il quale “la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito, a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1, della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro – da parte della Corte di Cassazione- a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti)- del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale e della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve”; pertanto “nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente o implicitamente, alleghi che la sentenza gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile” (Cass., civ., SS.UU. 16 aprile 2009, n. 9005).

Ritenuto pertanto il ricorso improcedibile, con conforme statuizione sulle spese; ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater.

PQM

 

Dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di P.G., liquidandole in Euro 4.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, e dal Monastero (OMISSIS), liquidandole in Euro 5.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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