Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20907 del 07/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/09/2017, (ud. 03/05/2017, dep.07/09/2017),  n. 20907

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25418/2011 proposto da:

M.V. C.F. (OMISSIS), L.P. C.F. (OMISSIS),

L.G. C.F. (OMISSIS), quali eredi di LA.GE.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA VERBANO 26, presso la

FAMIGLIA SARLI LOCCI, rappresentati e difesi dall’avvocato ENZO

GIUSEPPE MARIA SARLI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI

CALIULO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 213/2011 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 26/05/2011 R.G.N. 912/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LUCISANO CLAUDIO LIBERO per Avvocato SARLI ENZO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 213/2011 la Corte d’appello di Potenza ha ridotto ad Euro 14.116,64 oltre interessi l’importo dovuto dall’INPS agli eredi di La.Ge. (ex dipendente Inam) per la riliquidazione della pensione dal medesimo percepita con l’inclusione nel calcolo dell’indennità di funzione dal gennaio 1997 al marzo 2005 e ciò a fronte dell’avvenuto riconoscimento del diritto sino al dicembre 1996 da parte della sentenza n. 84/2004 della stessa Corte d’appello, ormai passata in giudicato, cos” accogliendo parzialmente l’impugnazione proposta dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva condannato l’Istituto a corrispondere ai medesimi eredi l’importo di Euro 94.810,91.

La Corte territoriale, dopo aver espletato consulenza contabile, ha ritenuto fondata l’eccezione di parziale prescrizione ed ha valutato che l’eccezione di pagamento sollevata in grado d’appello, in quanto mera difesa, non fosse intempestiva.

Avverso la sentenza d’appello ricorrono per cassazione gli eredi di La.Ge., M.V., L.P. e G., con tre motivi. Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione e o falsa applicazione degli artt. 2935,2953 e 2937 c.c., sostenendo che solo all’esito del giudizio conclusosi con la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 85/2004 il loro dante causa aveva avuto consapevolezza della possibilità di richiedere le differenze sui ratei di pensione già riscossi in conseguenza della inclusione nella base di calcolo della pensione dell’indennità di funzione. Peraltro, spettava all’Inps, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza predetta, provvedere a ricalcolare l’importo dei ratei maturati dal 1.1.1997, dopo aver effettuato la ricostituzione del trattamento.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e o falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., in relazione alla tardività della proposizione dell’eccezione di pagamento da parte dell’Inps, avvenuta solo in grado d’appello.

3. Il terzo motivo ha ad oggetto il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e si riferisce al punto della motivazione in cui la Corte territoriale aveva proceduto a nuovi accertamenti contabili mettendoli in relazione con allegazioni dell’Inps in realtà non esistenti.

4. Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha più volte (vd. Cass. 3584/2012, 21026/2014) affermato il principio secondo cui, ai fini della individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941, prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, nè il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che, nel dichiarare parzialmente prescritto il diritto alla pensione sociale sostitutiva, non aveva attribuito rilievo ai tempi di accertamento giudiziale del diritto alla pensione di invalidità civile, oggetto di sostituzione).

5. Pertanto, il termine di prescrizione di ciascun rateo successivo alla proposizione della domanda giudiziale è iniziato a decorrere dalla data di relativa maturazione, costituendo autonoma fonte di diritto di credito come tale soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 4 e correttamente la Corte d’appello di Potenza ha rilevato la prescrizione dei ratei compresi tra il primo gennaio 1997 ed il 17 luglio 2000, ravvisando il primo atto utile ad interrompere i termini di prescrizione nell’istanza di ricostituzione della pensione depositata presso l’INPS il 18 luglio 2005.

6. Quanto al secondo motivo, pure infondato, va osservato che la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio espresso da questa Corte di cassazione (vd. Cass. n. 9965/2016; 6350/2010), secondo cui l’eccezione di pagamento è rilevabile d’ufficio poichè l’estinzione del debito, ove sia provata, va accertata dal giudice anche in assenza di richiesta da parte del debitore, sicchè la questione può essere sollevata per la prima volta anche in appello.

7. Il terzo motivo è inammissibile. I ricorrenti ravvisano un vizio di motivazione, incidente su fatto controverso e decisivo per il giudizio, nella circostanza che l’Inps nella prima difesa in primo grado non aveva contestato in alcun modo quanto emerso dai conteggi proposti dalla parte, limitandosi a riproporre questioni coperte da giudicato oltre che la prescrizione. La Corte territoriale, dunque, avrebbe omesso di motivare in ordine alla ritenuta irrilevanza di tali circostanze dando corso ad approfondimenti contabili non legittimi attesa la tardività dell’eccezione di pagamento.

8. Ribadita la piena correttezza della valutazione di non tardività dell’eccezione di pagamento, deve rammentarsi che per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (vd. Cass. 2805/2011; 17761/2016) il motivo di ricorso con cui, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo.

9. Non vi è dubbio che, nel caso di specie, la censura investe non un fatto ma l’intero sviluppo logico seguito dalla sentenza una volta ammessa, correttamente, la rilevanza dell’eccezione di pagamento, nè può definirsi fatto rilevante in questi sensi la scelta, interna ai poteri istruttori del giudice di merito, di procedere a verifiche contabili sulla base della documentazione versata in atti.

10. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento e spese accessorie.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

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