Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7123 del 06/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7123 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PRISCO GIUSEPPE N. IL 21/10/1972
2) OLIVIERO RAFFAELE N. IL 12/05/1977
avverso la sentenza n. 4652/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 06/11/2012

2
Con sentenza in data 19 luglio 2011 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza
emessa il 23 dicembre 2010 dal Tribunale di Napoli con la quale Prisco Giuseppe e Olivier°
Raffaele erano stati dichiarati colpevoli del reato di concorso in furto pluriaggravato, commesso in
Napoli il 22 dicembre 2010, ed erano stati condannati, con le circostanze attenuanti generiche
equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 200,00 di
multa ciascuno.
separati e identici. Con i ricorsi si deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla
mancata qualificazione giuridica del fatto come furto tentato, anziché consumato, essendo stata
l’azione furtiva commessa sotto la diretta percezione della persona offesa e i ricorrenti non avevano
mai avuto la disponibilità autonoma delle cose sottratte.
I ricorsi sono inammissibili perché del tutto generici e, comunque, manifestamente
infondati. Nella sentenza impugnata si puntualizza che gli imputati, all’atto dell’intervento della
polizia giudiziaria, già si erano impossessati della refurtiva (tre computer) che avevano collocato sul
sedile posteriore della loro autovettura, dopo averla prelevata dal furgone che avevano forzato.
Anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si era verificata la sottrazione, i due imputati
avevano avuto la disponibilità autonoma delle cose sottratte. Con motivazione esaustiva e
giuridicamente corretta si è ritenuto, pertanto, che il furto contestato agli odierni ricorrenti fosse
stato consumato.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e di ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2012
il cons. est.

Avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto, personalmente, ricorsi per cassazione

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