Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21070 del 11/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 01/02/2017, dep.11/09/2017),  n. 21070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9924-2016 proposto da:

COMUNE DI COSENZA, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Commissario

straordinario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato LUCA MORRONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO CALVELLI;

– ricorrente –

contro

COST SRL, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GLANLUCA

RUBINO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 287/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI CATANZARO, depositata il 12/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’01/02/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo al mancato pagamento dell’Ici in contestazione riferita ad un terreno di proprietà della società contribuente. Quest’ultima deduceva vizi formali, attinenti alla decadenza dell’ente impositore dal potere di accertamento e alla motivazione dell’avviso di accertamento, e vizi attinenti al merito della pretesa impositiva.

La CTP accoglieva il ricorso, in punto di decadenza dell’ente dal potere impositivo, mentre la CTR rigettava l’appello del comune di Cosenza, ritenendo di dare immediato rilievo al difetto di motivazione dell’atto impugnato, perchè il semplice richiamo delle delibere della giunta comunale (ma non la loro allegazione), non consentiva di evincere i parametri di riferimento, di cui AL D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5. In tale grado, la società contribuente aveva resistito all’appello, proponendo anche appello incidentale con reiterazione delle censure già spese in primo grado proprio sul difetto di motivazione dell’atto impositivo e sul merito della pretesa impositiva.

Propone ricorso in Cassazione, il Comune di Cosenza sulla base di un unico motivo, mentre la parte contribuente si è costituita con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

L’ente impositore denuncia, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e 342 c.p.c. (ante novella), nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis, censurando l’omessa pronuncia della CTR sull’unico motivo d’impugnazione fatto valere dall’appellante e riguardante la tempestività dell’azione accertativa, mentre, i giudici d’appello si era pronunciati sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, nella specie, comunque, insussistente, violando le norme di cui alla rubrica. Con ricorso incidentale condizionato, la società contribuente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, in quanto la stima dei valori medi dei terreni in oggetto non sarebbe stata effettuata secondo i criteri di cui alla norma indicata in rubrica.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso principale merita accoglimento, nei termini che seguono.

E’ fondata la censura del Comune ricorrente, secondo cui i giudici d’appello avrebbero omesso di pronunciarsi sull’unico motivo di gravame proposto dal Comune di Cosenza e concernente l’insussistenza della decadenza dell’ente impositore dal potere di accertamento.

La censura proposta dal Comune di Cosenza è autosufficiente, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e va accolta, avendo la CTR statuito sul difetto di motivazione dell’avviso d’accertamento senza esaminare e pronunciarsi sulle censure sollevate dal comune di Cosenza in ordine alla decadenza del potere di accertamento, ritenuta dal giudice di primo grado.

Anche volendo ritenere che la CTR deliberatamente abbia omesso di pronunciarsi sull’unico motivo di impugnazione proposto dall’appellante principale, avendo inteso accogliere l’appello incidentale condizionato della contribuente, merita accoglimento la ulteriore censura sollevata dal Comune ricorrente in questa sede e con la quale si contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui fonda la propria ratio decidendi sulla sentenza della medesima Commissione tributaria regionale della Calabria n. 181/10/09, ritenendo che tale decisione costituirebbe giudicato riguardante le stesse parti e la medesima imposta.

Osserva il collegio che la decisione della CTR è priva dei necessari riscontri sull’esistenza del giudicato in questione, di cui nulla è dato sapere dal testo della motivazione non risultando documentato alcun elemento da cui possa desumersi sia l’avvenuta formazione del giudicato, che la conformità della situazione di fatto oggetto del precedente accertamento a quella riscontrata con l’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio.

Resta assorbita l’ulteriore doglianza del ricorrente, concernente l’insussistenza nel merito del difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, come anche il ricorso incidentale condizionato della contribuente, che ha per oggetto censure dalla medesima sollevate nei confronti dell’avviso di accertamento (nullità dell’atto impugnato per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5), reiterate nel giudizio di appello ma non esaminate dalla CTR, in quanto ritenute assorbite dal rigetto dell’appello del Comune sotto il profilo del giudicato formatosi sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, questioni che potranno essere riproposte in sede di giudizio di rinvio.

La sentenza va, pertanto, cassata e gli atti vanno rinviati alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, affinchè, oltre pronunciarsi sulle spese del presente giudizio di cassazione, riesamini il merito della controversia.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso principale, e dichiara assorbito l’incidentale condizionato.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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