Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21072 del 11/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 06/06/2017, dep.11/09/2017), n. 21072
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3767-2017 proposto da:
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 3767/2017
R.G., sollevato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio
Calabria con ordinanza del 29/01/2017, nel procedimento vertente tra
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO – C.f. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliato presso la sede
dell’Avvocatura dell’Istituto stesso in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,
(lui rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA ROSSI e LETIZIA
GRIPPA da una parte e G.G., C.G.,
M.G., GENERALI ITALIA S.P.A. dall’altra;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 6/6/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE SANLORENZO Rita, che, visti gli art.
45 e 444 c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di
consiglio, sul regolamento di competenza sollevato d’ufficio dal
Tribunale di Reggio Calabria, dichiari la competenza del Tribunale
di Messina in funzione del Giudice del Lavoro, con le conseguenze di
legge.
Fatto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il Tribunale di Messina ha declinato la propria competenza per litispendenza ritenendo sussistente la continenza tra la causa instaurata davanti a sè, avente ad oggetto l’azione di regresso ai sensi degli artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124/1965 proposta dall’INAIL nei confronti di G.G., M.G. e C.G. (rispettivamente titolare, responsabile della sicurezza e direttore dei lavori della società consortile a responsabilità limitata cui erano stati affidati lavori di realizzazione di un depuratore da un’azienda municipalizzata del Comune di Rimini) per il recupero di quanto versato dall’Istituto al dipendente L.A. per l’infortunio a questi occorso in data (OMISSIS) – giudizio nel quale era stata chiamata in causa la (OMISSIS) s.r.l. e si era costituita in giudizio anche la Generali Italia S.p.A. – ed altra causa proposta (prima) dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria avente ad oggetto il risarcimento del danno (patrimoniale differenziale, biologico/non patrimoniale differenziale ed esistenziale) chiesto dall’infortunato ai responsabili civili ( G.G., M.G., C.G., Co.Sa., A.G. ed Epuroxy Italiana s.r.l.), giudizio nel quale era stato formulata dal terzo chiamato Generali Italia S.p.A. richiesta di riunione all’altro procedimento;
– la causa è stata riassunta dall’INAIL innanzi al Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di G.G., M.G. e C.G. nonchè nei confronti della Generali Italia S.p.A.;
– il Tribunale ha ritenuto di non dover disporre la riunione tra i giudizi pendenti dinanzi a sè ed ha sollevato, in quello riassunto, il conflitto dubitando della sussistenza di una continenza;
– soltanto ha svolto attività difensiva;
– il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del proposto regolamento;
2. ritiene il Collegio di condividere in toto le conclusioni del Procuratore Generale;
3. secondo il costante insegnamento di questa Corte, ai sensi dell’art. 39 c.p.c. la relazione di continenza sussiste non solo quando due cause pendendi contemporaneamente davanti a giudici diversi, abbiano identità di soggetti e di causae petendi e differenza quantitativa di “petitum” (cd. continenza in senso stretto), ma anche quando vi sia una coincidenza parziale di callsae petendi, ovvero qualora le questioni dedotte in una causa costituiscano) il presupposto logico giuridico necessario per la definizione dell’altra causa, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine dal medesimo rapporto negoziale, risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicchè la soluzione dell’una interferisce su quella dell’altra (cd. continenza per specularità) – cfr. Cass. 14 luglio 2011, n. 15532; Cass., Sez. Unite, 1 ottobre 2007, n. 20396; Cass. 21 aprile 2000, n. 5267 -;
– ed allora deve convenirsi con il giudice richiedente sull’impossibilità di ravvisare, nella presente fattispecie, i caratteri individuati dalla giurisprudenza citata necessari per l’affermazione della ritenuta continenza;
– nelle due cause vi è diversità dei soggetti e dei titoli; non sussiste, inoltre, alcun rapporto di pregiudizialità. Si ricorda che in una vicenda in qualche modo analoga già Cass. n. 32 del 7 gennaio 1970 ebbe a statuire che “non sussiste rapporto di continenza tra la causa promossa dal danneggiato in un incidente stradale contro i correlativi responsabili per conseguire il risarcimento del danno per la parte, che supera l’importo dell’indennità corrisposta dall’I.N.A.I.L., e la causa promossa da quest’ultimo istituto previdenziale a termini dell’art. 1916 c.c. e R.D. 17 agosto, n. 1765, art. 5, al fine di ottenere, con azione surrogatoria, nei confronti dei responsabili dell’incidente il rimborso di quella parte del risarcimento) del danno corrispondente all’importo dell’indennità per infortunio sul lavoro già corrisposta al danneggiato. In questa ipotesi, infatti, non solo non v’è identità dei soggetti e del petitum, ma è in parte diversa la causa petendi avendo l’azione proposta dall’I.N.A.I.L., carattere autonomo, anche se deve riconoscersi nella stessa una particolare forma di successione ex lege nel credito del danneggiato verso i responsabili del fatto illecito”. Ciò che si presenta identica nei due giudizi è, in sostanza, soltanto la fattispecie materiale generatrice del danno e, quindi, fra gli stessi sussiste soltanto un nesso di connessione sotto tale profilo. D’altro canto, l’accertamento del diritto del danneggiato che abbia luogo in un giudizio nel quale l’INAIL non sia coinvolto, non potrebbe in alcun modo essere opponibile a detto istituto che a quel giudizio non ha partecipato – si vedano anche Cass. 14 febbraio 2008, n. 3659 e Cass. 18 giugno 2007, n. 14065 -;
– pertanto, in accoglimento dell’istanza di regolamento, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Messina sulla domanda di regresso proposta dall’I.N.A.I.L., secondo l’ordinario criterio di cui all’art. 444 c.p.c., comma 3, (nella specie, come accertato dal Tribunale di Reggio Calabria, i prospetti di liquidazione provengono dall’I.N.A.I.L. di Messina, la comunicazione dell’avvenuta costituzione della redita in favore del Lucà reca la firma del direttore della sede I.N.A.I.L. di Messina: cfr. Cass. 26 agosto 2016, n. 17387);
– non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio.
PQM
La Corte, pronunciando sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017