Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21210 del 13/09/2017
Cassazione civile, sez. I, 13/09/2017, (ud. 24/05/2017, dep.13/09/2017), n. 21210
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 12970/2012 proposto da:
Assessorato Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed
Emigrazione della Regione siciliana, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che
la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
V.C., elettivamente domiciliata in Roma, viale Carso n. 23,
presso lo studio dell’avvocato Salerni Arturo, rappresentata e
difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Tuttolomondo Fulvio e
Lo Voi Fernando giusta procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
Assessorato Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed
Emigrazione della Regione siciliana, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che
la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 2374/2011 del Tribunale di Palermo, depositata
il 16 maggio 2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24 maggio 2017 dal cons. MUCCI ROBERTO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
V.C. ingiungeva all’Assessorato Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione della Regione siciliana il pagamento dell’indennità di frequenza di un corso di formazione professionale tenuto dal Centro regionale siciliano radio e telecomunicazioni.
L’opposizione dell’Assessorato regionale, fondata sul difetto di legittimazione passiva, veniva rigettata dal Giudice di pace di Palermo.
Interposto appello dall’Assessorato regionale, il Tribunale di Palermo lo rigettava ritenendo sussistente un rapporto di garanzia tra l’Assessorato e il predetto ente per i debiti contratti da quest’ultimo, incaricato dall’Assessorato medesimo di svolgere l’attività di formazione ai sensi della L.R. 6 marzo 1976, n. 24.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Assessorato regionale affidato ad un unico motivo, cui replica V.C. con controricorso e ricorso incidentale affidato anch’esso ad un unico motivo; l’Assessorato replica al ricorso incidentale con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va esaminata, per priorità logico-giuridica, la questione della tardività del ricorso principale, sollevata in linea preliminare dalla controricorrente.
La questione è fondata. La sentenza impugnata è stata infatti notificata dall’appellata V. all’Assessorato regionale presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo il 16 novembre 2011. Tale notificazione, effettuata presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza – ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 2 -, è idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, per proporre impugnazione (Sez. L, 31 maggio 2017, n. 13825; Sez. 3, 2 febbraio 2001, n. 1513). Il ricorso principale, notificato dall’Assessorato regionale il 16 maggio 2012, è pertanto inammissibile.
Dall’inammissibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia del ricorso incidentale ex art. 334 c.p.c., comma 2.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, riferibile alla parte ricorrente in via principale (Sez. 3, 20 febbraio 2014, n. 4074).
PQM
dichiara il ricorso principale inammissibile e inefficace quello incidentale; condanna l’Assessorato Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione della Regione siciliana alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017