Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21362 del 14/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.14/09/2017), n. 21362
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20265/2015 proposto da:
R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI LORENTI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO FRANCIOSA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1142/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 24/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che R.R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio indicata in epigrafe, che aveva confermato la legittimità di una ripresa a tassazione per imposta di registro in relazione all’accertato maggior valore di un cespite immobiliare a carico di R.R., dante causa della società acquirente Alfa Immobiliare s.r.l.;
Rilevato che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso e che la ricorrente ha depositato memoria;
Rilevato che il procedimento è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza del 9.3.2017, non risultando comunicata all’Agenzia delle Entrate l’udienza camerale fissata;
Rilevato che con memoria la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, chiedendo la riunione del presente procedimento a quelli connessi recanti nn. 20017/16 e 19431/2016 R.G.;
Considerato che va disposto il rinvio a nuovo ruolo per trattazione congiunta del presente procedimento a quelli sopra indicati.
PQM
Rinvia a nuovo ruolo il procedimento per la trattazione congiunta con i procedimenti sopra indicati.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017