Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21368 del 14/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 27/06/2017, dep.14/09/2017), n. 21368
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15147/2016 proposto da:
LEVANTE S.A.S. DI V.S., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA Piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIROLAMO CATENA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11393/51/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 11/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Atteso che con messaggio di posta certificata in data 21 giugno 2017 il difensore della società ricorrente ha trasmesso copia dell’istanza di definizione agevolata della lite e contestuale rinuncia al ricorso apparentemente sottoscritta dal legale rappresentate della società ricorrente medesima.
Rilevato che la rinuncia al ricorso non è stata sottoscritta anche dall’avvocato della ricorrente, come prescritto dall’art. 390 c.p.c., comma 2.
PQM
rinvia la causa a nuovo ruolo al fine di consentire il perfezionamento dell’atto di rinuncia al ricorso con la sottoscrizione del difensore ed a questo fine assegna il termine di giorni 60 dalla comunicazione dell’ordinanza.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017