Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21359 del 14/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 07/04/2017, dep.14/09/2017),  n. 21359

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

R.L., elettivamente domiciliata in Roma Corso d’Italia

102, presso l’avv. Nicoletta Gervasi dalla quale è rappresentata e

difesa, per delega a margine del ricorso, e che dichiara di voler

ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

nicolettagervasi.ordineavvocatiroma.org e al fax n. 06/4425247;

– ricorrente –

nei confronti di:

M.S., elettivamente domiciliato in Roma, via del Plebiscito

107 (fax 06/69758739) presso lo studio degli avv.ti Francesco Maria

Cardosi e Andrea Necci (p.e.c.

francescomariacardosi.ordineavvocatiroma.org;

andreanecci.ordineavvocatiroma.org), dai quali è rappresentato e

difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso incidentale proposto da:

M.S.;

– ricorrente incidentale –

nei confronti di:

R.L.;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3240/13 della Corte di appello di Roma, emessa

il 24 aprile 2013 e depositata il 4 giugno 2013, n. R.G. 6851/2010.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La controversia ha ad oggetto la determinazione dell’assegno divorzile effettuata in primo grado nella misura di 500 Euro e in appello nella misura ridotta di Euro 250.

2. Ricorre per cassazione R.L. che deduce la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9. Secondo la ricorrente la consolidata lettura e interpretazione della disposizione citata è nel senso di impedire al giudice di merito di respingere o di accogliere solo parzialmente la domanda di assegno per carente dimostrazione della consistenza economica e patrimoniale quando vengano omesse le indagini e verifiche fiscali. Ciò che è invece accaduto nel caso in esame in cui il giudice dell’appello ha determinato il reddito del M. sulla base della sola sommaria e parziale documentazione prodotta in giudizio nonostante tre diversi ordini giudiziali di esibizione inevasi in primo grado e un ulteriore ordine emesso nel giudizio di appello. La ricorrente rileva che, a fronte delle proprie contestazioni specifiche e circostanziate che indicavano lo svolgimento di una attività imprenditoriale non dichiarata fiscalmente da parte del M. ma pubblicizzata anche con uno specifico biglietto da visita e riscontrabile nei suoi movimenti bancari, la Corte di appello avrebbe dovuto disporre le opportune verifiche e le indagini di polizia tributaria prima di ricavare, in contrasto con la prima pronuncia, un reddito effettivo inferiore e tale da legittimare la riduzione dell’assegno. La Corte di appello, secondo la ricorrente, ha ritenuto non acquisita la prova certa dell’espletamento da parte del M. di un’attività imprenditoriale senza considerare che le circostanze dedotte dall’odierna ricorrente non potevano essere provate senza attingere a informazioni inaccessibili a una parte privata.

3. Si difende con controricorso M.S. che propone a sua volta ricorso incidentale deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e cioè la ritenuta sussistenza delle esigenze abitative della R..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che

5. Il ricorso principale è fondato alla luce della giurisprudenza (cfr. Cass. civ., sez. 1, n. 14336 del 6 giugno 2013) secondo cui, in tema di divorzio, il giudice del merito, ove ritenga raggiunta aliunde la prova dell’insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell’assegno di divorzio, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d’ufficio attraverso la polizia tributaria, atteso che l’esercizio del potere officioso di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella sua discrezionalità, non trattandosi di un adempimento imposto dall’istanza di parte, purchè esso sia correlabile anche per implicito ad una valutazione di superfluità dell’iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti. Valutazione che nella specie non è stata compiuta dalla Corte di appello.

6. E’ inammissibile il ricorso incidentale che nonostante la sua rubrica sottopone a censura un fatto preso in considerazione dalla Corte di appello e cioè le esigenze abitative della R. che correttamente la Corte di appello ha ritenuto esistenti sebbene la R. goda di una precaria ospitalità presso la sorella.

7. Il primo motivo del ricorso principale va pertanto accolto, restando assorbito il secondo che riguarda la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, mentre deve essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Consegue alla decisione la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte di appello di Roma che in diversa composizione regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso

principale, assorbito il secondo motivo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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