Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21505 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.15/09/2017),  n. 21505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26453-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.P., Z.S.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 211/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 15/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha accolto, limitatamente alla dichiarazione di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e al conseguente risarcimento dei danni, l’appello proposto dal predetto Ministero nei confronti di Z.P. e Z.S., confermando nel resto la decisione di primo grado che, per quanto in questa sede interessa, aveva dichiarato il diritto delle predette, docenti non di ruolo, incaricate di supplenze in forza di consecutivi contratti a tempo determinato, alla progressione stipendiale in relazione al servizio prestato in forza di tali contratti;

che la Corte territoriale, richiamato il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, nel rigettare le ulteriori censure mosse dal MIUR, ha svolto le seguenti considerazioni: – le condizioni di impiego, rispetto alle quali sussiste il divieto di discriminazione, comprendono, in conformità con quanto chiarito dalla Corte di Giustizia, tutti gli istituti idonei ad incidere sulla quantificazione del trattamento retributivo, non essendo idonei a giustificare una diversità di trattamento tanto la mera circostanza che un impiego nel settore pubblico sia definito non di ruolo, quanto la specialità del sistema del reclutamento scolastico; – la posizione del docente a tempo indeterminato e quella di chi ha lavorato con continuità nella medesima mansione in forza di una pluralità di rapporti a termine sono pertanto pienamente equiparabili, non potendo essere preclusiva la circostanza che si tratti di un impiegato non di ruolo, non assunto per pubblico concorso e non soggetto a stabilizzazione dopo un periodo di prova; – s’impone, di conseguenza, una lettura della disciplina nazionale conforme alla norma europea come interpretata dalla Corte di Giustizia;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un motivo;

che Z.P. e Z.S. non hanno svolto attività difensiva;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che dopo la notifica della proposta è pervenuta rinuncia del Ministero ricorrente;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che è pervenuto a questo ufficio atto, debitamente sottoscritto dall’Avvocato dello Stato, con il quale il Ministero manifesta la volontà di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e chiede che venga dichiarata l’estinzione del giudizio;

che, constatata la regolarità formale della rinuncia, intervenuta in assenza di costituzione della controparte, va dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c.;

che nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese di lite, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera della parte intimata;

che non può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016).

PQM

 

Dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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