Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21400 del 15/09/2017
Cassazione civile, sez. trib., 15/09/2017, (ud. 08/03/2017, dep.15/09/2017), n. 21400
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11162/2013 R.G. proposto da:
Nordbau Peskoller GMBH s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.
Federico Casa e Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via
dei Monti Parioli 48, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Marini;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e sul ricorso iscritto al n. 11162/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente in via incidentale –
contro
Nordbau Peskoller GMBH s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.
Federico Casa e Annibale Marini, con domicilio eletto in Roma, via
dei Monti Parioli 48, presso lo studio dell’avv. Annibale Marini;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di
Bolzano, depositata il 22 ottobre 2012.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 marzo 2017
dal Consigliere Giuseppe Tedesco;
uditi gli Avv. Ulisse Corea (su delega), per la ricorrente
principale, e Eugenio De Bonis per l’Avvocatura generale dello
Stato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Zeno Immacolata, che ha concluso chiedendo dichiararsi
cessata la materia del contendere.
Fatto
CONSIDERATO
che:
con atto depositato il 7 marzo 2017, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, motivata con l’annullamento totale in autotutela dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo all’anno di imposta 2004 (l’avviso all’origine del contenzioso definito nel merito con la sentenza oggetto del presente ricorso);
l’atto di rinuncia è stato sottoscritto in calce “per ricezione, accettazione e adesione anche alla compensazione delle spese da parte dell’Agenzia delle entrate” da parte dell’Avvocatura dello Stato;
conseguentemente, va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità senza statuizione sulle spese.
PQM
visti gli art. 390,391 c.p.c.;
dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017