Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21570 del 18/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 18/09/2017, (ud. 16/06/2017, dep.18/09/2017), n. 21570
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILLA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18204/2016 proposto da:
D.M.P.L., D.M.S., C.G.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RADICOFANI 75, presso lo
studio dell’avvocato ORNELLA LOVELLO, che li rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.G., P.F., G.A.,
P.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO N. 109,
presso lo studio dell’avvocato ATTILIO SEBASTIO, che li rappresenta
e difende unitamente all’avvocato GIOVANNA SEBASTIO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 508/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 26/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/06/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che D.M.P.L., D.M.S. e C.G. hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma depositata il 26.1.2016 con cui è stato respinto il gravame da essi proposto contro la sentenza 10542/2012 del Tribunale di Roma emessa in un giudizio in materia di rilascio di terreno instaurato da P.F., P.M., G.A. e G.G.;
rilevato che i controricorrenti (i P. e i G.) hanno eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perchè proposto fuori termine;
rilevato che il relatore ha formulato proposta di inammissibilità ex art. 325 c.p.c.;
rilevata – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione – l’inammissibilità del ricorso per intempestività della sua proposizione in relazione all’inosservanza del termine breve di sessanta giorni stabilito dall’art. 325 c.p.c., comma 2;
considerato infatti che in data 27.1.2016 la sentenza di appello era stata regolarmente notificata dall’avv. Attilio Sebastio, codifensore degli appellati P. – G. (v. comparsa di costituzione in appello) ai difensori degli appellanti soccombenti, avv.ti Cesare Della Rocca e Eleonora Giovannini;
che la notifica era stata eseguita via pec all’indirizzo di posta certificata “studio.pec.dellaroccagiovannini.it” indicato proprio dai predetti difensori nell’atto di appello notificato il 19.7.2012 (v. atti), a nulla rilevando il fatto – dedotto dai ricorrenti a sostegno della tesi della inesistenza della notifica – che tale indirizzo non fosse presente nel registro INIPec perchè la notifica era stata fatta proprio all’indirizzo indicato e comunicato al proprio ordine e quindi non era affatto necessaria la consultazione del registro suddetto;
che pertanto certamente si è fuori dal campo dell’inesistenza della notifica (ed in proposito è sufficiente il richiamo alla recente pronuncia delle S.U. n. 14916/2016), osservandosi – ed il rilievo tronca ogni ulteriore discussione – che l’art. 125 c.p.c., comma 1, nella versione applicabile ratione temporis richiedeva, tra i requisiti degli atti di parte, l’indicazione di un”l’indirizzo di posta certificata comunicato al proprio ordine” e non anche che tale indirizzo dovesse essere pubblicato nel citato registro;
rilevato pertanto che al momento della notifica del ricorso per cassazione, avvenuta il 26.7.2016 il termine breve di decadenza (60 giorni) era ampiamente scaduto e il giudicato si era ormai formato; ritenuto che le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte soccombente;
considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2017