Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21603 del 19/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.19/09/2017), n. 21603
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20578/2016 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato Maurizio Giannarelli;
– ricorrente –
contro
M.F. e M.M.G., elettivamente domiciliati in
Roma, via Ludovisi 35, presso lo studio dell’avvocato Mario Giuseppe
Ridola, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati
Roberto Valettini e Sergio Menchini;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 606/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 01/06/2016;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/07/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– M.G. ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale, pronunciando quale giudice di rinvio (a seguito della cassazione della precedente sentenza di appello), in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda con la quale l’odierno ricorrente aveva chiesto accertarsi, nei confronti di M.F. e M.M.G., che egli aveva acquistato per usucapione la proprietà del compendio immobiliare formalmente intestato ai defunti genitori;
– M.F. e M.M.G. hanno resistito con controricorso ed hanno depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla ritenuta carenza di prova del possesso idoneo all’usucapione) è inammissibile, in quanto in quanto si risolve in una censura di merito relativa all’accertamento dei fatti compiuto sulla base delle prove acquisite, accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata non apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U., n. 8053 del 07/04/2014);
– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale ritenuto che fosse disceso il giudicato, per mancata impugnazione, sul capo della sentenza di primo grado che ebbe a rigettare la domanda con la quale l’attore aveva chiesto la corresponsione della minor somma tra il prezzo della mano d’opera e il valore dei materiali ai sensi dell’art. 936 c.c.) è inammissibile per difetto di specificità sotto il profilo dell’autosufficienza, in quanto la censura non riporta la richiamata statuizione della sentenza di primo grado, non ponendo così la Corte in condizione di vagliare la fondatezza della doglianza;
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017