Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21693 del 19/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 08/06/2017, dep.19/09/2017), n. 21693
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12425-2016 proposto da:
L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MACHIAVELLI, 25, presso lo studio dell’avvocato PIO CENTRO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO CUOMO;
– ricorrente –
contro
A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ENRICO CASTALDO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1619/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 11/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/06/2017 dai Consigliere Relatore Dott. CIRILLO
FRANCESCO MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale di Torre Annunziata, Sezione specializzata agraria, A.L. convenne in giudizio L.G. chiedendo che fosse dichiarato risolto, per grave inadempimento del convenuto, il contratto di affitto agrario avente ad oggetto un terreno coltivato ad agrumeto.
Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per il riconoscimento che il contratto di affitto aveva durata di quindici anni e per il risarcimento dei danni asseritamente da ricondurre al fatto che egli aveva goduto per sei anni di una superficie di terreno minore di quella concordata.
Il Tribunale accolse la domanda principale, dichiarò risolto il contratto per grave inadempimento del conduttore, condannò questi al rilascio del fondo, al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di lite, dichiarando invece improponibile la domanda riconvenzionale per mancato previo esperimento del tentativo di conciliazione.
2. La pronuncia è stata integralmente confermata dalla Corte d’appello di Napoli, Sezione specializzata agraria, con sentenza dell’H maggio 2016, con condanna del L. al pagamento delle ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre L.G. con atto affidato a tre motivi.
Resiste A.L. con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c. e non sono state depositate memorie.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha raccomandato che la redazione del presente provvedimento avvenga in forma semplificata.
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), mancata o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, costituito dalla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La Corte di merito ha ampiamente dato conto delle ragioni per le quali, condividendo la decisione già emessa dal Tribunale, la prova orale è stata ritenuta inammissibile, data l’irrilevanza delle circostanze ivi indicate.
Il ricorrente prospetta al riguardo una censura generica, ripetitiva di argomenti già vagliati e, comunque, esorbitante rispetto ai limiti fissati dalla sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla censura di vizio di motivazione.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), mancata o insufficiente motivazione sulla ritenuta improponibilità della domanda riconvenzionale avanzata dal L. in primo grado.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Anche questa censura esorbita dai limiti di cui alla suindicata sentenza delle Sezioni Unite, posto che la Corte di merito ha dato conto delle ragioni per cui ha dichiarato l’improponibilità della domanda riconvenzionale. E’ appena il caso di aggiungere che la sentenza ha fatto, sul punto, corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, la sentenza 14 novembre 2008, n. 27255).
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omessa o insufficiente motivazione sulla mancata ammissione di mezzi di prova sul risarcimento dei danni.
3.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni già indicate riguardo ai due motivi precedenti e per la sua assoluta genericità.
4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Pur sussistendo le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, tale obbligo non va disposto, trattandosi di causa esente per legge.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore dell’avv. Enrico Castaldo che si è dichiarato antistatatario.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione sesta Civile – 3, il 8 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017