Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26282 del 25/11/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 26282 Anno 2013
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: CAPPABIANCA AURELIO

ORDINANZA

sul ricorso 25128-2012 proposto da:
COMUNE DI VAGLI SOTTO, in persona del Sindaco protempore,

elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA

RICCARDO GRAZIOLI LANTE 9, presso lo studio
2013

dell’avvocato PUCCI PIETRO CARLO, che lo rappresenta e

478

difende, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente contro

A.S.B.U.C. – COMITATO PER L’AMMINISTRAZIONE SEPARATA

Data pubblicazione: 25/11/2013

DEI BENI D’USO CIVICO DEL COMUNE DI VAGLI DI SOTTO E DI
STAZZEMA – LIMITATAMENTE ALLA FRAZIONE DI ARNI, in
persona del Presidente pro-tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,
presso lo STUDIO GREZ & ASSOCIATI S.R.L., rappresentato

in calce al controricorso;
– controri corrente nonchè contro

LANDI GIOCONDO & C.
– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 4945/2009 del TRIBUNALE di LUCCA;
udito l’avvocato Pietro Carlo PUCCI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. AURELIO
CAPPABIANCA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Immacolata ZENO, il quale chiede
dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

fru

e difeso dall’avvocato ALTAVILLA GIANCARLO, per delega

R.G. 25.128/12

Ritenuto in fatto
L’Amministrazione separata dei beni d’uso civico di
Vagli Sotto e Stazzema (frazione di Ami)
innanzi al

convenne,

Tribunale di Lucca, il Comune di Vagli

Sotto nonché Landi Giocondo & C. s.r.1.. Richiese la

novennale di cava marmifera, stipulato, tra Comune e
società,

il 29 giugno 2005 nonché il risarcimento del

danno conseguentemente subito.
L’azione dell’Amministrazione separata era fondata
sul presupposto che la cava marmifera oggetto del
contratto, insistendo in area montana di uso civico,
rientrava nell’ambito del demanio collettivo di sua
esclusiva pertinenza.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Vagli Sotto
eccepl, in via preliminare, il difetto di giurisdizione
del Giudice ordinario, sostenendo quella del
Commissario per la liquidazione degli usi civici.
Ha quindi, in tal senso, proposto il ricorso per
regolamento preventivo in rassegna, illustrandolo anche
con memorie.
A tale regolamento, l’Amministrazione separata ha
resistito con controricorso, ribadendo la giurisdizione
del Giudice ordinario.

declaratoria di nullità del contratto di affitto

R.G. 25.128/12

Il P.M., in persona del sostituto procuratore
generale Immacolata Zeno, ha, con requisitoria scritta,
richiesto la declaratoria della giurisdizione del
Giudice ordinario.
Considerato in diritto
Dopo aver, al comma l, previsto

“I

commissari procederanno, su istanza degli interessati
od anche di ufficio, all’accertamento, alla
valutazione, ed alla liquidazione del diritti di cui
all’art. l, allo scioglimento delle promiscuità ed alla
rivendica e ripartizione delle terre”,
1766/1927 dispone, al comma 2:

l’art. 29 l.
“I commissari

decideranno tutte le controversie circa la esistenza,
la natura e la estensione dei diritti suddetti,
comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità
demaniale del suolo o l’appartenenza a titolo
particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte
le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle
operazioni loro affidate”.
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente
puntualizzato

che,

disposizione,

la

ai

sensi

giurisdizione

della

richiamata

del

Commissario

regionale per la liquidazione degli usi civici (organo
di giurisdizione speciale rimasto eccezionalmente
2

in

l. –

R.G. 25.128/12
funzione ai sensi della sesta disposizione transitoria
della Costituzione), si compendia di un numero chiuso
di azioni tipiche rigorosamente circoscritto alle sole
controversie che – investendo direttamente esistenza,
natura ed estinzione dei diritti di uso civico ed

soggettive – sono suscettibili di decisione idonea a
risolvere la questione involgente il diritto civico con
efficacia di giudicato.
Sia nei giudizi di accertamento, sia in quelli di
rivendicazione, la giurisdizione del Commissario
ricorre, dunque, solo in presenza dell’indispensabile
presupposto costituito da un effettivo contrasto tra le
parti, suscettibile di decisione con valore di
giudicato, in merito alla

qualitas soli

(cfr. Cass.,

ss.uu., 7894/03, 720/99, 375/99, 3385/98, 6689/95,
4963/92); non si estende, invece, alla cause in cui la
demanialità collettiva sia solo indirettamente
implicata, rappresentando mero presupposto “esterno”
della domanda.
2. – In applicazione del criterio sopra riportato,
la giurisdizione del Commissario regionale per la
liquidazione degli usi civici è stata, in particolare,
esclusa: a) in un caso in cui la ricorrenza del diritto
3

intercorrendo con i titolari delle relative posizioni

R.G. 25.128/12

di uso civico era pacificata tra le parti, essendo
controverso solo se la (certa) demanialità collettiva
dei beni oggetto del giudizio costituisse ragione di
nullità del rapporto di locazione in corso tra le parti
medesime ed imponesse il rilascio dei beni nella

disponibilità degli utenti (v. Cass. 28654/08); b) in
ipotesi in cui l’uso civico è stato evocato solo in
quanto mediatamente rilevante al fine della decisione
di controversia avente ad oggetto rapporto
(privatistico o pubblicistico) diverso da quello
proprio della demanialità collettiva ovvero non
intercorrente tra i soggetti di detto rapporto (v.
Cass. 28327/11, 27181/07, 836/05, 3021/02).
3. – Facendo leva sulla giurisprudenza da ultimo
riportata, il P.G., sviluppando l’impostazione
tracciata dall’Amministrazione separata, ha sostenuto
l’appartenenza della controversia in oggetto alla
giurisdizione del Giudice ordinario. Al riguardo, ha,
in particolare, affermato: a) che l’Amministrazione
separata – pur agendo in veste di titolare di diritto
civico sui beni oggetto del giudizio – ha proposto al
Giudice ordinario domande di declaratoria di nullità
del contratto di affitto di cava marmifera intervenuto
nel 2005 fra Comune di Vagli Sotto e società Landi
4

r

R.G. 25.128/12

Giocondo, di restituzione dell’area correlativa nonché
di risarcimento danno, senza richiedere alcuna
declaratoria in merito alla demanialità collettiva
civica dell’area medesima, prospettando la natura
dell’area come già acquisita nel senso suddetto ed, in

tali termini, assumendola quale presupposto esterno
delle domande proposte; b) che il Comune convenuto ha,
a sua volta, resistito alle domande avversarie,
chiedendone il rigetto e, tra le altre difese, ha
negato, in via di mera eccezione, e dunque
incidentalmente e senza chiedere in proposito alcuna
pronunzia con carattere di giudicato, la qualità
demaniale del terreno in questione.
4. – L’impostazione non appare condivisibile.
Differentemente che nelle fattispecie che hanno
sortito la giurisprudenza posta a suo fondamento, nella
controversia in rassegna – coinvolgente titolare di
situazione soggettiva afferente a rapporto di uso
civico – la questione della

“qualitas soli”

si pone

quale indefettibile antecedente logico della
risoluzione della controversia insorta tra le parti.
Essa refluisce, conseguentemente, tra le determinazioni
destinate ad essere implicitamente ricomprese nel
giudicato (specificamente in tale senso, cfr.: Cass.,
5

v

R.G. 25.128/12

ss.uu., 6689/95).
Costituisce, invero,

ius receptum che il giudicato

destinato a formarsi tra le parti all’esito del
giudizio copre il dedotto e il deducibile in merito al
relativo oggetto, e cioè, non soltanto le ragioni

giudizio in prospettiva di giudicato, ma anche tutte le
possibili questioni, proponibili sia in via di azione
sia in via di eccezione, che, sebbene non dedotte
specificamente, costituiscono precedenti logici,
essenziali e necessari della pronuncia (cfr., tra le
altre, Cass. 16828/13, 14535/12, 1815/12).
Se ne inferisce che, con riferimento al caso di
specie, la questione relativa alla

“qualitas soli”

dell’area su cui insiste la cava oggetto dell’impugnato
contratto di affitto, essendo destinata ad essere
decisa con valore di (almeno implicito) giudicato e non
in via meramente incidentale, deve ritenersi rientrare
– in forza della previsione dell’art. 29 1. 1766/1927 e
della relativa interpretazione (cfr. sub § l) – nella
giurisdizione del Commissario regionale per la
liquidazione degli usi civici.
5.

Alla stregua delle considerazioni che

precedono, la questione suddetta
6

non risultando

giuridiche e di fatto esplicitamente fatte valere in

R.G. 25.128/12

definita tra le parti né in esito ad accordo
transattivo (come prospettato, peraltro in termine del
tutto generici e non autosufficienti, dal
controtricorrente) né in esito ad altro giudizio (come
sembra suggerire il P.G., con riferimento, tuttavia, a

ha comportato, sul punto, alcun giudicato va
dichiarata di pertinenza della giurisdizione del
Commissario regionale per la liquidazione degli usi
civici e davanti a questo rimessa (fermo restando,
sulle restanti domande dell’Amministrazione separata,
la giurisdizione del Giudice ordinario).
Per la natura e l’esito della controversia si
ravvisa la ricorrenza delle condizioni per l’integrale
compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, decidendo a sezioni unite,
dichiara la giurisdizione del Commissario regionale per
la liquidazione degli usi civici, davanti al quale
corrispondentemente rimette le parti, in merito alla
sola questione dell’insistenza della cava oggetto della
controversia su area montana di uso civico; conferma la
giurisdizione del giudice ordinario sulle altre
domande. Dispone l’integrale compensazione delle spese
7

decisione, Cass. 2571/91, che, cassando con rinvio, non

R.G. 25.128/12

del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24

settembre 2013.

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