Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21791 del 20/09/2017
Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 20/06/2017, dep.20/09/2017), n. 21791
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 474-2011 proposto da:
D.T.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO DE
CAROLIS 31, presso lo studio dell’avvocato VITO SOLA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO MACCARONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO, AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI FORMIA, DIREZIONE REGIONALE LAZIO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 708/2009 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO,
depositata il 13/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI STASI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 708/39/2009 depositata il 13.11.2009., la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da D.T.B. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Ha confermato, infatti, la decisione della C.t.p. di Latina che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2001 (Iva, Irpef, Irap).
2. Per la cassazione di tale decisione, il contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivi:
a) il primo motivo è basato su eccezione di nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4 – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – per mancata esposizione dei fatti rilevanti della controversia e per omessa o sufficiente motivazione;
b) il secondo motivo per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per aver ritenuto l’Ufficio legittimato a procedere ad accertamento pur in presenza di contabilità formalmente regolare.
L’Agenzia resiste con controricorso.
Con memoria ex art. 378 c.p.c. il ricorrente ha ribadito ed ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei sensi appresso precisati, ed assorbente dell’ulteriore motivo proposto.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che è legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Quando, invece, il decisum si fondi esclusivamente sul mero rinvio, la motivazione deve ritenersi apparente: la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione alla decisione di primo grado, non consente, infatti, in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, di talchè è impedito un controllo sul procedimento logico seguito dal giudice proprio per l’impossibilità di individuare la ratio decidendi della sentenza (cfr ex multis, Sez. 5, n. 7347 del 11/05/2012, Rv. 622892-01; Sez. 5, n. 12664 del 20/07/2012, Rv. 623402-01; Sez. 5, n. 20648 del 14/10/2015, Rv. 636648-01; Sez. 6-5, n. 15884 del 26/06/2017, Rv. 644726-01).
Nel caso di specie, il rinvio ha esaurito la motivazione della sentenza, poichè i giudici di appello hanno fatto riferimento esclusivamente alla decisione di primo grado e non risultano esposte le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento dei giudici di appello.
La sentenza impugnata, quindi, è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente.
2. La sentenza gravata, pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito l’ulteriore motivo, va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, affinchè nel giudizio di rinvio si provveda ad emendare la riscontrata carenza motivazionale; il giudice di rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
3. Va, infine, rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri” e le “competenze” facenti capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1), unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle Entrate (cfr. Sez. 5, n. 22992 del 12/11/2010, Rv. 615822 – 01; Sez. 5, n. 1550 del 28/01/2015, Rv. 634617 – 01).
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione; dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017