Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21912 del 20/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 28/06/2017, dep.20/09/2017), n. 21912
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18053-2016 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 37,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI, rappresentato e
difeso dall’avvocato ROCCO SUMA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 950/28/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARI 1
REGIONALE DI BARI SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il
15/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria, che possono essere oggetto di un esame congiunto, in quanto strettamente connessi e nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Puglia, sezione di Taranto, relativa al silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti della istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni 2005 2008, lamentando il vizio di omesso esame circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, i giudici d’appello, ai fini della verifica del rispetto del termine dilatorio di 90 gg. per la presentazione del ricorso giurisdizionale dalla data dì presentazione dell’istanza di rimborso, avevano confuso la data della dichiarazione di conformità posta in calce all’istanza di rimborso (24.12.2009) con la data dell’inoltro del documento notificato all’Amministrazione finanziaria e all’Ente impositore regionale (9.7.2009), notificato esattamente nei termini di legge (v. pp. 14 e 15 del ricorso).
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il ricorso è inammissibile.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, “L’apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, qualora sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, può configurare un travisamento, denunciabile solo con istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, mentre è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, ove si ricolleghi ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti” (Cass. n. 4893/16, secondo Cass. ord. n. 23173/16, la parte ha l’onere di impugnare la sentenza con lo strumento della revocazione ordinaria, ove l’errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività).
Nel caso di specie, la CTR ha affermato che “Questo Collegio può affermare che nessuna relata di notifica o avviso di ricevimento è allegato al ricorso che abbia data successiva a quella di scritturazione. Ne consegue che in assenza dell’istanza di rimborso, rilevabile anche d’ufficio, regolarmente notificata alla parte resistente, non può invocarsi l’applicazione della norma sopra richiamata del silenzio rifiuto e quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”.
Nel proprio ricorso, in disparte i profili di autosufficienza, la parte contribuente denuncia una falsa percezione della realtà, ovvero una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (v. p. 15 del ricorso dove si parla di “macroscopica svista”, in quanto, i giudici d’appello non si erano accorti che l’istanza di rimborso era corredata della cartolina che attestava l’inoltro all’ufficio in data 9.7.2009 – da cui il successivo rispetto del termine dilatorio di 90 gg., D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, comma 2 per la proposizione del ricorso, presentato all’ufficio in data 28.12.2009, v. p. 2 del controricorso – tant’è vero, che dichiaravano espressamente l’insussistenza di qualsivoglia relata o avviso di ricevimento che desse conto dell’esatta data d’inoltro della predetta istanza), nei confronti della quale si sarebbe dovuto esperire, non avendo costituito oggetto di dibattito processuale, il rimedio della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, denunciando l’errore percettivo del giudice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente a pagare all’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017