Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26244 del 22/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26244 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 14162-2010 proposto da:
RUBIN CATERINA C.F. RBNCRN24H701373L, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo
studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
2894

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Data pubblicazione: 22/11/2013

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, PATTERI
ANTONELLA, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 445/2009 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FILABOZZI;
udito l’Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega PATTERI
ANTONELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di VENEZIA, depositata il 27/11/2009 R.G.N. 897/2006;

r.g. n. 14162/10
udienza del 16.10.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Inps ha chiesto al Tribunale di Venezia la condanna di Caterina Rubin alla restituzione
dell’importo di € 17.656,68, oltre accessori di legge, percepito a titolo di pensione di invalidità dalla
stessa Rubin nel periodo 1-3-89-30.11.94 a seguito di accredito contributivo effettuato in suo
favore, ai sensi della legge n. 322/58 e dell’art. 124 d.P.R. n. 1092/73, e poi annullato a seguito
della riammissione in servizio presso la società Poste Italiane.
La domanda è stata accolta dal Tribunale con sentenza che, sull’appello dell’interessata, è stata
parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Venezia, che ha ritenuto sussistente l’indebito e,
applicando alla fattispecie le disposizioni delle legge n. 662/96 e n. 448/2001, ha ridotto di un
quarto l’ammontare della somma oggetto della statuizione di condanna.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Caterina Rubin affidandosi a due motivi di
ricorso cui resiste con controricorso l’Inps.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, censurando il capo della sentenza con cui la Corte territoriale ha ritenuto
che la questione della sussistenza o meno dell’indebito non potesse essere introdotta per la prima
volta in grado di appello, essendosi l’appellante limitata, in primo grado, ad invocare l’ applicabilità
dell’art. 52 della legge n. 88 del 1989, la ricorrente denuncia violazione del principio secondo cui in
tema di indebito, la domanda di declaratoria di irripetibilità non muta nei suoi elementi costitutivi
laddove venga invocata, successivamente all’atto introduttivo del giudizio di primo grado, una
normativa che escluda la sussistenza stessa dell’indebito, escludendo così la ripetibilità delle somme
che a tale titolo sono state richieste in ripetizione.
2.- Con il secondo motivo si sostiene nuovamente l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 52 della
legge n. 88/89, anche perché l’interessata aveva già provveduto nel 1993 alla restituzione di quanto
richiesto dall’ente previdenziale.
3.- Il primo motivo è inammissibile. Come si è già accennato, la Corte d’appello ha ritenuto che la
questione della sussistenza dell’indebito non potesse essere introdotta per la prima volta in appello

una volta che l’appellante si era limitata, nel giudizio di primo grado, ad invocare l’applicabilità
dell’art. 52 della legge n. 88 del 1989, senza contestare i fatti costitutivi della pretesa restitutoria.
La ricorrente richiama, a sostegno delle censure mosse nei confronti di questo capo della decisione,
il principio affermato in materia da questa Corte (Cass. n. 4084/2009) secondo cui “la domanda di
declaratoria di irripetibilità di somme richieste a titolo di indebito, ancorché originariamente
svolta sul presupposto che l’indebito effettivamente sussista, non muta nei suoi elementi costitutivi
laddove venga invocata, successivamente all’atto introduttivo del giudizio di primo grado, una

dell’indebito, “a fortiori” verrebbe ad escludere la ripetibilità delle somme che a tale titolo sono
state richieste in ripetizione, giacché, fermo restando all’evidenza il “petitum”, resta immutata
anche la “causa petendi”, individuabile nella dedotta insussistenza del diritto alla ripetizione,
sempre che la normativa tardivamente invocata non implichi, per la sua applicazione,
l’accertamento di fatti non tempestivamente allegati, poiché, in tale ipotesi, verrebbe ad aversi un
inammissibile ampliamento del “thema decidendi”.
Senonché, il richiamo ai principi stabiliti nella suddetta sentenza, nella specie, deve ritenersi
inconferente, posto che il presente giudizio non è stato instaurato dalla Rubin, in qualità di attrice,
per ottenere l’accertamento negativo della illegittimità della ripetizione delle somme richieste
dall’ente previdenziale a titolo di indebito, bensì dall’Inps, che sosteneva di avere diritto alla
ripetizione di quanto corrisposto all’assicurata a titolo di assegno di invalidità in ragione del venir
meno del presupposto (ovvero del rapporto previdenziale, risultato ex post insussistente a causa del
trasferimento della provvista contributiva ad altra gestione assicurativa) che aveva giustificato tale
erogazione.
Nella situazione processuale sopra evidenziata, la ricorrente, per contestare validamente l’esistenza
dell’indebito, avrebbe dovuto, dunque, anzitutto, specificare nel ricorso per cassazione quali erano
gli esatti termini della controversia e, in particolare, in quale atto (e in quali termini), a fronte della
richiesta di ripetizione formulata dall’Inps, erano stati allegati i fatti costitutivi del diritto a
conseguire la prestazione contestata, ovvero l’esistenza del titolo che avrebbe consentito di
qualificare come adempimento quanto corrisposto dall’ente previdenziale, nonché in quale sede e
modo tali fatti erano stati provati o avrebbero potuto essere ritenuti pacifici, senza potersi limitare,
per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ad un generico rinvio agli atti delle
precedenti fasi di merito o ad una asserita “pacificità” degli stessi fatti.
Sotto questo profilo, il motivo di ricorso difetta, pertanto, di specificità e di autosufficienza,
essendosi la ricorrente limitata, dopo il richiamo della già citata massima giurisprudenziale, a
sostenere che, nel caso in esame, “la Corte di merito aveva davanti a sé tutti i fatti costitutivi relativi

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normativa che, escludendo secondo la prospettazione della parte istante la sussistenza stessa

alla inesistenza di indebito oggettivo per l’esistenza del diritto dell’assicurato al godimento
dell’assegno di invalidità legittimamente riconosciuto e concesso” e ad sostenere altresì, in modo
puramente assertivo, la “pacificità dei fatti”. Di qui l’inammissibilità del primo motivo.
4.- Il secondo motivo deve ritenersi infondato alla stregua dei principi affermati dalle sezioni unite
di questa Corte con la sentenza n. 4809 del 2005 – e successivamente ribaditi dalla costante
giurisprudenza della S.C.: cfr. ex plurimis Cass. n. 3385/2006, Cass. n. 12236/2006, Cass. n.
21824/2006 e, più recentemente, Cass. n. 20102/2011 – secondo cui le prestazioni previdenziali

ripetibili secondo i criteri posti dall’art. 38 della legge n. 448 del 2001 (requisito reddituale e
mancanza di dolo); tali criteri sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza
che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti secondo la normativa
anteriore. Più precisamente, “non vi è dubbio che si applichi esclusivamente la nuova disposizione
della legge n. 448 agli indebiti formatisi nel periodo dal primo gennaio 1996 (per i quali
sicuramente non opera il disposto della legge del 1996) fino al 31 dicembre 2000, di takhé per
verificare la ripetibilità o no dell ‘indebito, occorrerà fare esclusivo riferimento all’ammontare dei
redditi dell’anno 2000”; ed è “altrettanto sicuro che la nuova disposizione della legge n. 448 rende
inapplicabile agli indebiti previdenziali anteriori al 1° gennaio 2001 la disciplina a regime posta
dall’art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, giacché anche la regolamentazione del 2001 – al
pari di quella del 1996 – ha efficacia transitoria, non applicandosi in via generalizzata a tutti gli
indebiti, ma solo a quelli formatisi entro un certo periodo”. Infatti, la medesima disciplina, al pari
di quella del 1996 (sulla quale vedi già Cass. sez. unite n. 30 del 2000, Cass. n. 10270/2001 e
numerose altre conformi), “è completamente sostitutiva – sia pure in via temporanea – di quelle
precedenti, che erano basate su parametri assolutamente diversi dal possesso in capo all’accipiens
di un determinato limite reddituale” (cfr. Cass. sez. unite cit.).
4.- E’ stato altresì precisato, con le stesse sentenze, che, per quanto riguarda gli indebiti formatisi
anteriormente al primo gennaio 1996, e non ancora recuperati totalmente, ovvero recuperati solo in
parte, prima dell’entrata in vigore della legge n. 448 del 2001, la nuova disciplina dettata da
quest’ultima legge non si applica quando il titolare del trattamento pensionistico godeva di un
reddito, per l’anno 1995, inferiore ai sedici milioni di lire, soglia alla quale faceva riferimento la
precedente disciplina sul recupero dell’indebito previdenziale dettata appunto per il periodo
anteriore al primo gennaio 1996 dall’art. 1, duecentosessantesimo e duecentosessantunesimo
comma, della legge n. 662 del 1996. Se invece si accerta che, a norma della legge del 1996,
l’indebito era recuperabile perché il titolare godeva nel 1995 di redditi superiori a sedici milioni, si
dovrà ulteriormente verificare la ripetibilità alla luce della legge del 2001. In quest’ultimo caso

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indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del primo gennaio 2001 sono

operano entrambe le discipline: la legge del 1996 esplica la sua efficacia, essendosi in base ad essa
verificato che l’indebito era ripetibile (nella misura di tre quarti), ma opera anche la legge del 2001,
dovendosi ulteriormente accertare se il recupero sia consentito dalla nuova disposizione, ossia se
sussista il limite reddituale riferito all’anno 2000. L’operatività di entrambe le discipline ricorre
anche quando, al momento di entrata in vigore della legge n. 448 del 2001, sia in corso il recupero
rateale (consentito dalla legge n. 662 del 1996); in tal caso l’Istituto previdenziale dovrà accertare se
la restante porzione (alla data di inizio del processo, posto che il tempo della causa non deve essere

la misura del reddito del 2000, ed astenendosi dal recuperare ulteriormente allorché tale reddito sia
inferiore alla soglia di legge.
5.- Né può fondatamente prospettarsi, come questa Corte ha pure già precisato, escludendolo, un
dubbio di costituzionalità della citata normativa ove interpretata nel senso che la stessa si sostituisce
del tutto e esaustivamente alle precedenti norme disciplinanti gli indebiti previdenziali. In
particolare, Cass. 29 settembre 2004, n. 19587 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale della 1. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 260 e 261, in relazione
agli artt. 3 e 38 Cost., con riguardo alla previsione di limitata ripetibilità delle somme indebitamente
corrisposte dall’ente previdenziale. Ha affermato, in particolare, la suddetta decisione che le citate
disposizioni introducono una disciplina complessivamente favorevole ai pensionati tutelando la
posizione dei cittadini più deboli perché percettori dei redditi più bassi e attenuando il debito di
restituzione nei confronti dei percettori di un reddito superiore, attraverso l’abbattimento del 25% e
mediante la gradualità del recupero, e salvaguardando l’esigenza collettiva rivolta all’eliminazione
in tempi solleciti di controversie tra pensionati ed enti previdenziali, risultando perciò garantita la
ratio sottostante alle norme sull’indebito previdenziale, e cioè la salvaguardia delle esigenze vitali
dell’assicurato e della sua famiglia attraverso la soluti retentio. Sostanzialmente nello stesso senso
si è pronunciata altresì Cass. 26 luglio 2001 n. 10270. Come è stato più volte rimarcato da questa
Corte, gli stessi principi si applicano anche alla 1. n. 448 del 2001, art. 38, atteso che essa prevede salvo poche differenze – una disciplina della ripetibilità sostanzialmente analoga (cfr. ex plurimis
Cass. n. 21824/2006, Cass. n. 17975/2006, Cass. n. 17972/2006). Va ricordato, infine, che la Corte
Costituzionale, intervenendo sulle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 260 e
261, della legge n. 662 del 1996 e dell’art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001, sollevate
anche in quella sede in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., ha già affermato (cfr. sentenza n. I del 2006)
che “l’affidamento dei cittadini nella stabilità della normativa vigente è tutelato come inderogabile
precetto di rango costituzionale solo in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.). Per il resto
norme retroattive sono ammissibili purché comportino una regolamentazione non manifestamente

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di pregiudizio alla parte) sia ancora ripetibile, alla luce della legge n. 448 del 2001, verificando cioè

irragionevole … onde la retroattività può risultare giustificata proprio dalla sistematicità
dell’intervento innovatore e dall’esigenza di uniformare il trattamento delle situazioni giuridiche
pendenti e quello delle situazioni che si determineranno in futuro”. Ed in questo senso è
significativo, secondo la citata sentenza, che la normativa censurata garantisca, attraverso il criterio
reddituale, l’irripetibilità dell’indebito ai pensionati economicamente più deboli e comunque. ne
escluda la ripetibilità totale; dovendo, peraltro, rimarcarsi che la necessità costituzionale di
proteggere l’affidamento del pensionato non implica di per sé una disciplina unica dell’indebito

ripetibilità dell’indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) deve riconoscersi un ambito di discrezionalità
nell’individuazione degli strumenti più idonei a garantire ai pensionati a basso reddito un congruo
livello di tutela, in un generale quadro di compatibilità, e “fra essi può ben essere annoverata la
scelta di collegare la ripetibilità ad un criterio meramente reddituale”.Inoltre, “la sostituzione del
regime di tutela dell’affidamento del pensionato con un altro criterio, diverso ma parimenti
orientato, seppur sotto certi aspetti meno favorevole, trova, con riferimento alla normativa
censurata, sufficiente giustificatezza nel carattere straordinario ed eccezionale dell’intervento
legislativo, diretto a porre ordine nella materia dell’indebito previdenziale”.
6.- Conclusivamente, va ribadito il principio secondo cui per verificare la ripetibilità degli indebiti
formatisi anteriormente al primo gennaio 1996, va preliminarmente fatta applicazione della legge n.
662/96, per cui il recupero resta definitivamente precluso in caso di titolarità di redditi inferiori alla
soglia determinata da detta legge. Viceversa, in caso di titolarità di redditi superiori, il recupero è
consentito solo in caso di titolarità, nell’anno 2000, di redditi superiori alla soglia di cui alla legge n.
448/2001. Agli indebiti formatisi nel periodo dal primo gennaio 1996 fino al 31 dicembre 2000 si
applica esclusivamente la nuova disposizione della legge n. 448/2001.
7.- Nella specie, si tratta di indebito verificatosi anteriormente al primo gennaio 1996 e di recupero
ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 448 del 2001 (non trovando riscontro
l’affermazione della ricorrente secondo cui l’indebito sarebbe stato già interamente recuperato a
quella data), sicché, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, ricorre l’operatività di
entrambe le suddette discipline, nei termini e secondo le modalità che sono state sopra indicate,
mentre non può trovare applicazione l’art. 52 della legge n. 88 del 1989, invocato dalla ricorrente.
8.- In conclusione, il ricorso è respinto.
Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, trattandosi di fattispecie alla
quale è applicabile ratione temporis l’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo precedente alla innovazione
introdotta dall’art. 42, comma 11, d.l. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003.

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previdenziale; onde al legislatore che si sia allontanato dal principio civilistico della totale

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2013.

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